Corte costituzionale

Sentenza n. 427/2000

Corte cost., sent. 18 ottobre 2000, n. 427

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
427/2000
Data di deposito
18 ottobre 2000
Data di decisione
9 ottobre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:427

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25741

Con riferimento ai provvedimenti di sottoposizione a misura di prevenzione, la natura di sanzione accessoria della revoca della patente di guida (prevista dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 285 del 1992) e' tutt'altro che certa sicche' non puo' affermarsi che, per le relative controversie, il giudice amministrativo sia manifestamente privo di giurisdizione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' - proposta dall'Avvocatura dello Stato per ritenuto difetto di giurisdizione dei giudici rimettenti - delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sollevate dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio e della Puglia in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 della Costituzione. L.T.

Massima n. 25742

Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida per coloro che siano o siano stati sottoposti a una misura di prevenzione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esame di questioni incidentali di legittimita' costituzionale riguardanti norme aventi natura regolamentare - quali quelle impugnate - eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi che e' limitata all'esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. L.T.

Massima n. 25743

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente per chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Va, infatti, osservato che: a) mentre la sottoposizione a una misura di prevenzione dipende dall'attualita' di un giudizio di pericolosita' per la sicurezza pubblica (da effettuare sulla base dei criteri determinati dalla legge) che getta un'ombra di presunzione negativa circa la propensione a delinquere in futuro, la condanna ad una pena detentiva (anche se non inferiore a tre anni) riguarda, di per se', il passato e non comporta necessariamente lo stesso tipo di giudizio, sicche' appare del tutto ragionevole che per questa seconda ipotesi la revoca della patente non sia prevista come automatica, a differenza di quanto accade per la prima; b) nemmeno puo' dirsi violato il diritto al lavoro in quanto non solo tra la guida personale dell'automezzo e l'esercizio del diritto al lavoro non vi e' un rapporto di condizionamento assoluto, ma va anche considerato che il diritto al lavoro puo' essere modellato dal legislatore discrezionalmente in modo da tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, quale, appunto, quella della prevenzione dei reati che danno luogo alla misura della sorveglianza speciale. Precedenti: - sent. n. 193 del 1997 sulla misura della sorveglianza speciale. L.T.

Massima n. 25744

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Va, infatti, osservato che la legge 13 giugno 1991, n. 190, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare il nuovo codice della strada, specificamente con riguardo alla disciplina concernente la revoca della patente (v. art. 2, comma 1, lettera t), della legge n. 190 cit.) consente esclusivamente il "riesame" della previgente normativa senza la predisposizione di principi e criteri che giustifichino un intervento normativo di tipo innovativo. Conseguentemente, poiche' nel codice della strada abrogato la revoca obbligatoria della patente di guida era prevista soltanto per le misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956 (cioe' la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno) e non anche per il foglio di via obbligatorio disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 1423 del 1956, l'estensione della revoca a quest'ultima ipotesi, operata dal nuovo codice della strada, costituisce un'innovazione restrittiva non consentita perche' priva di base nella legge di delegazione. - sent. n. 354 del 1998 ove si e' affermato, con riferimento alla legge di delega n. 190 del 1991, che gli interventi di tipo innovativo della normativa delegata richiedono la predisposizione, da parte del legislatore delegante, di principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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