Corte costituzionale

Sentenza n. 425/2000

Corte cost., sent. 17 ottobre 2000, n. 425

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
425/2000
Data di deposito
17 ottobre 2000
Data di decisione
9 ottobre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:425

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999

Parametri

Massime

Massima n. 25736

Manifesta inammissibilita' - per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce. Come piu' volte affermato da questa Corte, infatti, l'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non puo' limitarsi a richiamare "per relationem" - come accade nel caso di specie - il contenuto di atti o provvedimenti. L.T.

Massima n. 25737

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 impugnato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per asserita inosservanza da parte del legislatore delegato del termine previsto dall'art. 1 della legge n. 128 del 1998 per l'esercizio di delega. L'esercizio della delega e' stato tempestivo in quanto, per effetto della scadenza del termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari dopo il 22 maggio 1999, il termine annuale decorrente dal 22 maggio 1998 e' stato prorogato al 20 agosto 1999 (secondo quanto previsto dallo stesso art. 1 della citata legge di delega n. 128 del 1998) sicche' il decreto legislativo n. 342 del 1999 deve considerarsi tempestivo, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto e' stato emanato il 4 agosto 1999, a nulla rilevando la successiva data (4 ottobre 1999) di pubblicazione. L.T.

Massima n. 25738

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342. E', infatti, da escludere che l'art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998, con il quale e' stata conferita al Governo la delega per l'emanazione di "diposizioni integrative e correttive" del testo unico bancario emanato con d.lgs. n. 385 del 1993, abbia potuto legittimare una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto delegato e quella della prevista delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) di clausole anatocistiche bancarie del tutto avulsa da qualsiasi riferimento al tipo di vizio riscontrabile e alle cause di inefficacia da considerare irrilevanti e, quindi, priva della necessaria e sicura rispondenza (diretta o indiretta) ai principi e criteri informatori del testo unico bancario. Precedenti: - sent. nn. 7 e 15 del 1999 nonche' 126, 163 e 276 del 2000 sul giudizio di conformita' della normativa delegata alla normativa delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 della Costituzione. - sent. nn. 224 del 1994 e 49 del 1999 ove si e' posto in luce che il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e' da considerare non solo come disciplina attuativa della direttiva comunitaria 86/646/CEE, ma anche come legge di grande riforma economico-sociale. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, iscritta al r.o. n. 44 del 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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