Corte costituzionale

Sentenza n. 292/2000

Corte cost., sent. 17 luglio 2000, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
292/2000
Data di deposito
17 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:292

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 11, comma 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 34, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 35, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 11, comma 4, lett. g), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 33, comma 2, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 33, comma 3, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 35, comma 3, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 35, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 35, comma 2, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 35, comma 4, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25531

Non ha pregio l'eccezione di inammissibilita' per carenza di giurisdizione del giudice rimettente, prospettata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto la questione di costituzionalita' investe proprio le norme sulla giurisdizione.

Massima n. 25532

Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione con la quale il giudice amministrativo rimettente, avendo riconosciuto di non avere 'potestas iudicandi' sotto il profilo della giurisdizione, purtuttavia censura l'art. 33, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 80 del 1998 che, in materia di pubblici servizi, devolve la cognizione delle controversie concernenti i <<rapporti individuali di utenza con soggetti privati>> al giudice ordinario.

Massima n. 25533

Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, delle questioni di costituzionalita' sollevate sugli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, in quanto il giudizio 'a quo' (giudizio sull'opposizione proposta dall'ASL n. 8 di Vibo Valentia avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di una farmacia per il rimborso di spese anticipate per somministrazioni di farmaci al pubblico, nell'ambito di un rapporto di convenzionamento) non concerne la materia di cui alle predette disposizioni. M.F.

Massima n. 25534

La legge 15 marzo 1997 n. 59 delegando il Governo a ridefinire i confini tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nella materia dei servizi pubblici, ha attribuito un compito sufficientemente determinato, che non esigeva ulteriori precisazioni di dettaglio. Invero, la valutazione di conformita' di una legge di delega all'art. 76 della Costituzione - secondo cui "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed oggetti definiti" - non puo' prescindere dalle finalita' ispiratrici della delega e dal suo complessivo contenuto normativo, sicche' l'esigenza della determinazione di principi e criteri direttivi e della definizione dell'oggetto della delega e' tanto meno pressante quanto piu' delimitato e specifico e' il compito affidato al legislatore delegato. E dunque non e' fondata la censura di incostituzionalita' rivolta all'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, per mancata predeterminazione dell'oggetto della delega e dei criteri direttivi in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Massima n. 25535

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998, nella parte in cui, eccedendo palesemente i limiti della delega posti dall'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, e non si e' limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, gia' conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimita' che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

Massima n. 25536

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, il quale devolvendo alla giurisdizione esclusiva sulle concessioni di servizi anche le controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi, ha ecceduto i limiti della delega, trattandosi di controversie inerenti a pretese direttamente nascenti dal rapporto di concessione e quindi non riconducibili alla nozione di diritti patrimoniali conseguenziali. Ed essendo venuta meno l'estensione della giurisdizione esclusiva all'intera materia dei pubblici servizi - per effetto della dichiarazione di incostituzionalita' - resta conseguentemente assorbita la censura rivolta allo stesso articolo 33, comma 2, lett. f), sotto il profilo della mancata ricomprensione nella giurisdizione esclusiva dei "rapporti individuali di utenza con soggetti privati".

Massima n. 25537

La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, comporta effetti sull'art. 35, determinando la necessita' di adeguarne in via interpretativa il contenuto, ed in particolare di limitare la portata dei richiami fatti nei commi 1, 2, 3 e 5 di tale norma alla sola parte residua dell'art. 33.

Massima n. 25685

La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 rende non fondata per l'eliminazione del suo presupposto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, nella parte in cui, a seguito dell'istituzione della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, non avrebbe riservato all'autorita' giudiziaria ordinaria le controversie su canoni, indennita' e corrispettivi per le concessioni di servizi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

c) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

e) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

f) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia, sezione di Tropea, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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