Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2000
Corte cost., ord. 31 marzo 2000, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2000
- Data di deposito
- 31 marzo 2000
- Data di decisione
- 23 marzo 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933
- art. 9, codice di procedura civile
- art. 7, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 25711
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 7 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica - e dell'art. 9 stesso codice - nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - nonche', in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rende applicabili alla riscossione dei suddetti contributi le norme che regolano la esazione delle imposte dirette. Le avanzate censure si fondano infatti sul comune assunto - da cui deriverebbe automaticamente la incostituzionalita' delle disposizioni impugnate - che i contributi di bonifica, rappresentino solo il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, non abbiano natura tributaria. Senonche' - a parte che l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, come riconosce al riguardo lo stesso giudice che lo ha sottoposto all'esame della Corte, "non si occupa della qualificazione del rapporto, bensi' del grado di imperativita' di esecutivita' del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica", con conseguente impossibilita' di individuare in esso l'oggetto della sollevata questione - va considerato che, per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ. i giudici di pace rimettenti hanno precisato di essere stati indotti a promuovere gli incidenti dall'indirizzo adottato in proposito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, secondo il quale, invece, del carattere tributario dei contributi di bonifica non potrebbe dubitarsi. Onde e' evidente che nelle ordinanze di rinvio - come appare anche dal loro contenuto letterale - piu' che le disposizioni impugnate si censura il principio giurisprudenziale enunciato in tale sentenza, con la chiara finalita' - sicuramente estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale - non gia' di risolvere un dubbio di costituzionalita' - che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa - ma solo di proteggere le emanate pronunce dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. -Cfr. O. nn. 54/1999 e 70/1999, nonche' S. n. 110/1995. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del codice di procedura civile e dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Cesena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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