Corte costituzionale

Ordinanza n. 574/2000

Corte cost., ord. 21 dicembre 2000, n. 574

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
574/2000
Data di deposito
21 dicembre 2000
Data di decisione
14 dicembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:574

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25993

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti senza che vi sia un giudizio di colpevolezza, sollevata, nel corso di un giudizio di esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione per il lamentato contrasto con la direttiva di legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, né di proscioglimento), con i principi della libertà personale, della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonché con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale, atteso che nella fase dell'esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che - quale appunto quella censurata - attengono al giudizio di cognizione. - Sulla irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione, sentenze nn. 208/1987 e 18/1978, ordinanze nn. 14/2000, 143/1999 e 437/1997. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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