Corte costituzionale
Ordinanza n. 574/2000
Corte cost., ord. 21 dicembre 2000, n. 574
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 574/2000
- Data di deposito
- 21 dicembre 2000
- Data di decisione
- 14 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:574
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25993
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti senza che vi sia un giudizio di colpevolezza, sollevata, nel corso di un giudizio di esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione per il lamentato contrasto con la direttiva di legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, né di proscioglimento), con i principi della libertà personale, della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonché con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale, atteso che nella fase dell'esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che - quale appunto quella censurata - attengono al giudizio di cognizione. - Sulla irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione, sentenze nn. 208/1987 e 18/1978, ordinanze nn. 14/2000, 143/1999 e 437/1997. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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