Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/2000

Corte cost., ord. 27 luglio 2000, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
380/2000
Data di deposito
27 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:380

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, comma 5, III period, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 120, comma 1, decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 25649

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - cui si accompagna, nella motivazione dell'atto di rimessione, la denuncia dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento agli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 Cost. -, concernente il divieto di attribuzione al personale dell'amministrazione penitenziaria del trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Infatti la riscontrata difformita', riguardo agli atti normativi denunciati, tra il dispositivo e la motivazione del provvedimento di rimessione della questione - difformita' che non puo' ritenersi sanata dal successivo ricorso, da parte del rimettente, al procedimento di correzione degli errori materiali, che presupporrebbe una inesattezza rilevabile 'ictu oculi' -, si risolve in un'assoluta incertezza in ordine ai termini essenziali della questione, non superabile neppure attraverso un'interpretazione complessiva del provvedimento, in difetto di una coerenza tra le sue diverse parti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, con il provvedimento in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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