Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/2000
Corte cost., ord. 16 maggio 2000, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/2000
- Data di deposito
- 16 maggio 2000
- Data di decisione
- 11 maggio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
- art. 412-bis, 3, codice di procedura civile
- art. 19, comma 9, decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
- art. 69, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999
- art. 97, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 25307
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da giudici del lavoro del Tribunale di Brescia - al di fuori di processi determinati - nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione alla disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro nel settore del pubblico impiego, specificamente impugnata la' dove dispone che l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione nel termine previsto e' condizione di proponibilita', anziche' di procedibilita', delle domande giudiziali; disciplina alla quale si imputa, in particolare, la limitazione al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e la lesione delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria. Difetta, infatti, sotto ogni profilo la materia di un conflitto e va ribadita l'inammissibilita' - gia' dichiarata in un analogo conflitto - in ragione sia della palese inidoneita' della disciplina impugnata a ledere le attribuzioni costituzionali del giudice, riguardando essa unicamente le modalita' di esercizio dell'azione, sia dell'impropria utilizzazione dello strumento del conflitto, in luogo dell'incidente di costituzionalita' delle norme verso le quali si indirizza la specifica impugnativa, in quanto fatta al solo fine di ottenere in via indiretta una declaratoria di illegittimita' svincolata dal necessario contesto processuale. - v. anche ordinanza n. 398/1999 per l'inammissibilita' di analogo conflitto.
Massima n. 25308
La legittimazione di ciascun organo giurisdizionale ad esser parte di un conflitto tra poteri dello Stato che si assume originato da una determinata disciplina processuale, presuppone - in ragione del carattere diffuso che connota il potere di cui l'organo medesimo e' espressione - che esso sia attualemnte investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come "organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono", a' sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da giudici del lavoro del tribunale di Brescia nei confronti del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze