Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2000

Corte cost., ord. 14 aprile 2000, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/2000
Data di deposito
14 aprile 2000
Data di decisione
5 aprile 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25216

Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da un membro del Parlamento, in relazione a un procedimento penale presso il Tribunale di Milano, con la richiesta, nella specie, di declaratoria di nullita' dell'intera attivita' processuale svolta dal Giudice dell'udienza preliminare e di annullamento, in particolare, degli atti processuali asseritamente lesivi della attivita' parlamentare del ricorrente, in quanto il conflitto di attribuzione non puo' essere usato - come e' avvenuto in questi casi - quale strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema giurisdizionale.

Massima n. 25217

La dichiarazione di inammissibilita' dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da un membro del Parlamento nei confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, toglie ogni fondamento, per evidente carenza della necessaria pregiudizialita', alla richiesta alla Corte di autorimessione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, censurato per aver consentito la protrazione fino al 2 gennaio 2000, nei procedimenti penali pendenti, della situazione di incompatibilita' tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

Massima n. 25218

La dichiarazione di inammissibilita' dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da un membro del Parlamento nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, priva di ogni fondamento, per evidente carenza della necessaria pregiudizialita', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 e dell'art. 486, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui tale disposizione non prevede che gli impegni parlamentari costituiscano giusto motivo di impedimento a presenziare all'udienza nel processo penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti dal deputato Cesare Previti nei confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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