Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2000
Corte cost., ord. 14 aprile 2000, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2000
- Data di deposito
- 14 aprile 2000
- Data di decisione
- 5 aprile 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 3-bis, comma 1, decreto-legge n. 145 del 24 maggio 1999
- legge n. 234 del 22 luglio 1999
- art. 486, comma 1, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 25216
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da un membro del Parlamento, in relazione a un procedimento penale presso il Tribunale di Milano, con la richiesta, nella specie, di declaratoria di nullita' dell'intera attivita' processuale svolta dal Giudice dell'udienza preliminare e di annullamento, in particolare, degli atti processuali asseritamente lesivi della attivita' parlamentare del ricorrente, in quanto il conflitto di attribuzione non puo' essere usato - come e' avvenuto in questi casi - quale strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema giurisdizionale.
Massima n. 25217
La dichiarazione di inammissibilita' dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da un membro del Parlamento nei confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, toglie ogni fondamento, per evidente carenza della necessaria pregiudizialita', alla richiesta alla Corte di autorimessione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, censurato per aver consentito la protrazione fino al 2 gennaio 2000, nei procedimenti penali pendenti, della situazione di incompatibilita' tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.
Massima n. 25218
La dichiarazione di inammissibilita' dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da un membro del Parlamento nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, priva di ogni fondamento, per evidente carenza della necessaria pregiudizialita', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 e dell'art. 486, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui tale disposizione non prevede che gli impegni parlamentari costituiscano giusto motivo di impedimento a presenziare all'udienza nel processo penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti dal deputato Cesare Previti nei confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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