Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1999

Corte cost., sent. 25 febbraio 1999, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1999
Data di deposito
25 febbraio 1999
Data di decisione
22 febbraio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 24477

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 Cost. - dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), il quale prevede per i figli infraventiseienni iscritti all'universita' il diritto alla quota di pensione di riversibilita' del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito. Invero, il giudice 'a quo' muove dal presupposto erroneo che l'espressione <<lavoro retribuito>> si riferisca ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di qualsiasi misura, mentre, alla stregua di una interpretazione della norma che conduca ad una soluzione equilibrata degli interessi in gioco, il riferimento alla prestazione di un indistinto <<lavoro retribuito>> - quale causa di esclusione della quota di pensione - <<non puo' riguardare attivita' lavorative precarie, saltuarie e con reddito assai basso>>, ma <<solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione>>. Pertanto, nel caso in cui svolga una attivita' di modesto rilievo, per la quale percepisca una remunerazione esigua, l'orfano <<non perde la sua prevalente qualifica di studente>>; sicche' la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio. - V., pure, 'ex plurimis', S. nn. 145/1987; 926/1988; 274/1993, nelle quali la Corte si e' pronunciata su questioni riguardanti i rapporti tra diritto alla quota di pensione di riversibilita' e titolarita' di redditi da parte degli orfani.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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