Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1999
Corte cost., sent. 25 febbraio 1999, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1999
- Data di deposito
- 25 febbraio 1999
- Data di decisione
- 22 febbraio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 24477
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 Cost. - dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), il quale prevede per i figli infraventiseienni iscritti all'universita' il diritto alla quota di pensione di riversibilita' del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito. Invero, il giudice 'a quo' muove dal presupposto erroneo che l'espressione <<lavoro retribuito>> si riferisca ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di qualsiasi misura, mentre, alla stregua di una interpretazione della norma che conduca ad una soluzione equilibrata degli interessi in gioco, il riferimento alla prestazione di un indistinto <<lavoro retribuito>> - quale causa di esclusione della quota di pensione - <<non puo' riguardare attivita' lavorative precarie, saltuarie e con reddito assai basso>>, ma <<solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione>>. Pertanto, nel caso in cui svolga una attivita' di modesto rilievo, per la quale percepisca una remunerazione esigua, l'orfano <<non perde la sua prevalente qualifica di studente>>; sicche' la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio. - V., pure, 'ex plurimis', S. nn. 145/1987; 926/1988; 274/1993, nelle quali la Corte si e' pronunciata su questioni riguardanti i rapporti tra diritto alla quota di pensione di riversibilita' e titolarita' di redditi da parte degli orfani.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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