Corte costituzionale
Sentenza n. 329/1999
Corte cost., sent. 20 luglio 1999, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 329/1999
- Data di deposito
- 20 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:329
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- ordinanza del Tribunale civile di Ferrara del 5 febbraio 1997
- ordinanza del giudice istruttore del 25 luglio 1997
- deliberazione della Camera dei deputati del 14 settembre 1995
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 64, Costituzione
- art. 37, e segg., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 101, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, XVIII, Costituzione
- art. 24, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, Costituzione
Massime
Massima n. 24854
A conferma delle decisioni adottate, in sede di prima e sommaria delibazione, con le ordinanze nn. 177 e 407 del 1998, nei giudizi riuniti sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati, in un primo tempo, dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in relazione alle ordinanze - emesse nel corso del giudizio per risarcimento di danni promosso dal Prof. Achille Bonito Oliva contro il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni, di contenuto asseritamente diffamatorio, rese in un'intervista - con le quali si e' disposta la prosecuzione del processo, e, rispettivamente, l'assunzione di mezzi di prova, nonostante la deliberazione della Camera dei deputati, in data 14 settembre 1995, con la quale tali dichiarazioni erano state ritenute coperte, 'ex' art. 68, primo comma, Cost., da immunita' parlamentare, e, successivamente, dal Tribunale di Ferrara, in relazione a tale delibera, deve riconoscersi che, per entrambi i ricorsi, sussistono i previsti requisiti di ammissibilita'. Non v'ha dubbio, infatti, che, sotto il profilo soggettivo, la Camera dei deputati e' legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo competente, al pari del Senato, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., ed e' per il medesimo motivo legittimata a resistere nel conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara, e che, a loro volta, il Tribunale di Ferrara e il Giudice istruttore presso lo stesso Tribunale, sono legittimati, attivamente e passivamente, a proporre ricorso e a resistere nel conflitto sollevato dalla Camera, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate nel suddetto giudizio civile, e abilitati a svolgere tali funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita. Ed anche sotto il profilo oggettivo i conflitti sono ammissibili, in quanto la Camera dei deputati, da un lato, e il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del medesimo Tribunale, dall'altro, lamentano la lesione di attribuzioni che assumono loro spettanti in base alla Costituzione, dato che, con opposte prospettazioni, in entrambi i conflitti i ricorrenti denunciano la menomazione delle rispettive sfere costituzionali di attribuzione, in relazione alla sindacabilita' 'ex' art. 68, primo comma, Cost., e, quindi, alla sottoponibilita' della condotta parlamentare, nei cui confronti pende azione risarcitoria, alla giurisdizione civile. - V., tra le tante, riguardo alla legittimazione, O. nn. 254/1998 e 177/1998, nonche' S. nn. 289/1998, 375/1997 e 265/1997, e riguardo al requisito della "materia di conflitto", S. nn. 379/1996, 129/1996, 443/1993 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24855
Va ribadito che nel giudizio sul corretto esercizio del potere della Camera di appartenenza di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare, previsto dall'art. 68, primo comma, Cost., a tutela della liberta' e dell'indipendenza della Camera stessa, la Corte costituzionale e' chiamata ad accertare se vi sia stata una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria, valutando l'eventuale sussistenza di vizi del procedimento ovvero l'omessa o erronea valutazione delle condizioni e dei presupposti richiesti dal precetto costituzionale. In tale verifica e' dunque il nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare a segnare, quale presupposto di operativita' della prerogativa, il discrimine fra le varie manifestazioni dell'attivita' politica di deputati e senatori e le opinioni che godono della garanzia, con la conseguenza che non e' possibile ricondurre nella sfera della funzioni parlamentare l'intera attivita' politica dei membri delle Camere. - V. S. nn. 289/1998, 375/1997, 265/1997, 129/1996, 443/1993 e, in precedenza, 1150/1988. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24856
A definizione dei giudizi riuniti sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati, rispettivamente, dalla Camera dei deputati, nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e dal Giudice istruttore presso lo stesso Tribunale - in relazione alle ordinanze, del primo in data 5 febbraio e del secondo in data 25 luglio 1997, con le quali, nel giudizio per risarcimento di danni promosso dal Prof. Achille Bonito Oliva contro il deputato Vittorio Sgarbi per le opinioni, di asserito contenuto diffamatorio, espresse da quest'ultimo in una intervista, si e' ordinata la prosecuzione del processo e l'assunzione di mezzi di prova, nonostante che la Camera dei deputati, con delibera del 14 settembre 1995, avesse statuito che le suddette dichiarazioni dovevano ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare - e, a sua volta, dal Tribunale di Ferrara, nei confronti della Camera dei deputati - in relazione a tale delibera - deve dichiararsi che non spettava alla Camera dei deputati riconoscere, nel caso, la insindacabilita', e, di conseguenza - annullata la contestata delibera - respingersi il ricorso proposto dalla Camera. La deliberazione di insindacabilita' risulta infatti votata dalla Camera dei deputati sulla base della relazione scritta predisposta dal Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, relazione nella quale, con erronea interpretazione dei presupposti della applicata garanzia, si afferma che questa "copre" tutti i comportamenti riconducibili all'attivita', 'latu sensu' intesa, del parlamentare, e si precisa, tra l'altro, che la sua ricorrenza non puo' ritenersi esclusa neppure di fronte a giudizi "oggettivamente pesanti", in tal modo vanificandosi, in contrasto con il tenore e la 'ratio' della norma costituzionale, il requisito della connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e le relative funzioni, che - come piu' volte si e' affermato dalla Corte costituzionale - costituisce, se non si voglia trasformare la prerogativa in questione in un mero privilegio personale, un indefettibile presupposto di legittimita'. L'annullamento della delibera di insindacabilita' della Camera - che ne consegue - comporta quindi, data la sua efficacia 'ex tunc', la reiezione del contrapposto ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla Camera. - V. la precedente massima B, ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara pronunziando sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Ferrara, che non spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è stato promosso il giudizio civile avanti al Tribunale di Ferrara indicato in epigrafe;
annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1995;
respinge il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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