Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1999

Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
71/1999
Data di deposito
18 marzo 1999
Data di decisione
11 marzo 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 431 del 8 agosto 1985
  • art. 1, 'sexies', decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
  • legge n. 431 del 8 agosto 1985
  • art. 1, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
  • art. 82, comma 5, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 24486

Manifesta infondatezza delle questioni, gia' dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 68/1998 e, successivamente, con l'ord. n. 316/1998. - V., pure, O. n. 158/1998

Massima n. 24487

Manifesta infondatezza delle questioni, gia' dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 316/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto, 1985, n. 431, sollevate, in riferimento agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, quinto comma, lettera h), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, sollevate, in riferimento agli artt. 9, 42, 3 e 97 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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