Corte costituzionale
Sentenza n. 371/1998
Corte cost., sent. 20 novembre 1998, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/1998
- Data di deposito
- 20 novembre 1998
- Data di decisione
- 11 novembre 1998
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:371
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996
- legge n. 639 del 20 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24247
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - <<nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilita' pubblica, ai fatti ed omissioni posti in essere con dolo o colpa grave>> - in quanto, premesso che il legislatore ha la facolta' di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilita', ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilita' sia ascrivibile, senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarieta', la norma denunciata si colloca nel quadro di una nuova conformazione della responsabilita' amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari connotazioni cui fa riscontro la revisione dell'ordinamento del pubblico impiego attuata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 attraverso la c.d. <<privatizzazione>>, in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell'azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. Pertanto, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto in esame, la disposizione risponde alla finalita' di determinare quanto del rischio dell'attivita' debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilita' ragione di stimolo e non di disincentivo. - Riguardo alla legittimita' costituzionale di norme che limitano, in riferimento a molteplici settori della Pubblica Amministrazione, la responsabilita' di amministratori o dipendenti pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave, v., tra le molte, S. nn. 1032/1988, 164/1982, 54/1975. - Relativamente alla facolta' del legislatore di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilita', quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilita' sia ascrivibile, cfr., fra le altre, S. n. 411/1988. red.: G. Leo
Massima n. 24248
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - <<nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, in materia di contabilita' pubblica, ai fatti od omissioni posti in essere con dolo o colpa grave>> - in quanto il predetto parametro costituzionale ha soltanto la finalita' di riservare alla Corte dei Conti la giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica, secondo ambiti la cui concreta determinazione, peraltro, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, mentre la norma denunciata concerne la disciplina sostanziale della responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti pubblici. red.: G. Leo
Massima n. 24249
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, 11 e 81 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - <<nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, in materia di contabilita' pubblica, ai fatti od omissioni posti in essere con dolo o colpa grave>> - in quanto, premesso che, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore - di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto stesso riceve dall'ordinamento -, la disciplina censurata non presenta alcun nesso diretto ne' con l'adempimento di obblighi internazionali, cui ha riguardo l'art. 11 Cost., ne' con l'art. 81, il quale attiene ai limiti al cui rispetto e' vincolato il legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne le scelte che il medesimo compie nel diverso ambito della disciplina della responsabilita' amministrativa. - Cfr., ultimo, S. n. 327/1998. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanze (r.o. n. 182 e n. 185 del 1997) emesse, rispettivamente, il 29 novembre ed il 27 novembre 1996;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata, in riferimento ai medesimi artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale di appello e Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanze (r.o. n. 500 e n. 881 del 1997) emesse, rispettivamente, il 25 febbraio 1997 ed il 15 maggio 1997;
non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanza (r.o. n. 211 del 1998) emessa il 26 settembre 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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