Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1998

Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 89, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 89, comma 11, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 90, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 93, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 84, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 98, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 79, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 99, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 80, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 95, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 85, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 81, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 81, comma 4, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 83, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 86, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 91, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 92, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 88, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 78, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 87, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • decreto legislativo n. 336 del 11 giugno 1996
  • art. 96, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 82, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 97, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 77, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 94, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24089

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 4, anche in combinato disposto con l'art. 89, comma 11, e degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, giacche' e' erroneo il presupposto, da cui muove il giudice rimettente, che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti nei confronti di esso non producano interessi e non siano soggetti a rivalutazione monetaria: tali frutti ed accessori - secondo quanto la Corte ha gia' affermato (sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994) in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 - maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che e' da preferire in quanto non si presta ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale - la facolta' del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale e far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacche' i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato. - Cfr., sul risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario previsto dal previgente decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, S. nn. 149/1994, 155/1994 e 242/1994. - Sull'obbligo per il giudice di seguire, in caso di disposizione legislativa polisensa, l'interpretazione che non si presta a dubbi di legittimita' costituzionale, S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4; degli artt. 81, comma 4, e 89, comma 11; degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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