Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/1998

Corte cost., ord. 20 novembre 1998, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
381/1998
Data di deposito
20 novembre 1998
Data di decisione
11 novembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:381

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24246

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui consente all'autorita' amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato", in quanto - posto che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato; e che, invece, deve essere riaffermata la radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo - tutti gli asseriti profili d'incostituzionalita' risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea. - S. nn. 194/1996, 330/1998; O. n. 170/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze