Corte costituzionale
Ordinanza n. 381/1998
Corte cost., ord. 20 novembre 1998, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 381/1998
- Data di deposito
- 20 novembre 1998
- Data di decisione
- 11 novembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:381
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24246
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui consente all'autorita' amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato", in quanto - posto che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato; e che, invece, deve essere riaffermata la radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo - tutti gli asseriti profili d'incostituzionalita' risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea. - S. nn. 194/1996, 330/1998; O. n. 170/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze