Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1998

Corte cost., ord. 15 luglio 1998, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
266/1998
Data di deposito
15 luglio 1998
Data di decisione
15 luglio 1998
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:266

Norme oggetto del giudizio

  • richiesta rinvio giudizio da Procuratore Repubbl. del 5 maggio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 24095

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, dallo stesso avanzata, in data 5 maggio 1998, di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri 'ex' art. 12, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, premesso che la contestata richiesta di rinvio a giudizio e' stata inoltrata dopo che la Corte costituzionale (con sent. n. 110 del 1998) risolvendo il precedente conflitto gia' insorto tra le stesse parti riguardo allo stesso processo, ha giudicato lesive del segreto di Stato, e percio' annullato, unitamente agli atti di indagine gia' posti in essere, quella precedente presentata, il 27 novembre 1997, dallo stesso Procuratore - il quale, nel rinnovarla, si e' limitato ad eliminare i riferimenti ai documenti trasmessi a suo tempo dalla Questura di Bologna - e rilevato che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionale che regolano la materia", deve riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel giudizio. Mentre, sotto il profilo oggettivo, anche "la materia del conflitto" senza dubbio sussiste, poiche' dal ricorrente e' lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. - Riguardo al conflitto, per violazione del segreto di Stato, gia' insorto tra le stesse parti, v. O. n. 426/1997 e S. n. 110/1998 (gia' citata nel testo). Inoltre, riguardo ai principi relativi alla opponibilita' del segreto di Stato, cfr. S. n. 86/1977. e quanto ai requisiti per l'ammissibilita' del conflitto tra poteri, O. nn. 269/1996 e S. n. 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 15 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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