Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1998

Corte cost., ord. 26 maggio 1998, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
192/1998
Data di deposito
26 maggio 1998
Data di decisione
20 maggio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, comma 2, 'bis', legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 24047

Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata "non fondata nei sensi di cui in motivazione" con la sentenza n. 376 del 1997 - sopravvenuta dopo l'instaurazione del giudizio principale - nella quale la Corte ha affermato che l'art. 41 - 'bis', comma 2, dell'ordinamento penitenziario - la cui finalita' e' essenzialmente quella di impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in liberta' - si sottrae alle censure di illegittimita' costituzionale, in quanto puo' e deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, la quale esclude la possibilita' che i decreti applicativi del regime differenziato incidano sul <<residuo>> di liberta' personale spettante al detenuto e sugli aspetti dell'esecuzione che toccano la qualita' e la quantita' della pena; comporta la necessita' di applicazioni limitate nel tempo, congrue al fine e adeguatamente motivate, anche in sede di proroga, in ordine alla permanenza attuale dei presupposti; non consente di sottoporre i detenuti a trattamenti contrari al senso di umanita' ne' di escluderli dalle attivita' di osservazione e di trattamento personale nonche' da quelle volte alla realizzazione della personalita'. Pertanto, cosi' interpretata, la norma impugnata non viola ne' i diritti alla tutela giudiziaria e alla difesa, ne' il principio di presunzione di non colpevolezza, ne' quello di irretroattivita' della legge penale. - Cfr., altresi', S. nn. 349/1993, 410/1993 e 351/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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