Corte costituzionale
Ordinanza n. 192/1998
Corte cost., ord. 26 maggio 1998, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 192/1998
- Data di deposito
- 26 maggio 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, comma 2, 'bis', legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 24047
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata "non fondata nei sensi di cui in motivazione" con la sentenza n. 376 del 1997 - sopravvenuta dopo l'instaurazione del giudizio principale - nella quale la Corte ha affermato che l'art. 41 - 'bis', comma 2, dell'ordinamento penitenziario - la cui finalita' e' essenzialmente quella di impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in liberta' - si sottrae alle censure di illegittimita' costituzionale, in quanto puo' e deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, la quale esclude la possibilita' che i decreti applicativi del regime differenziato incidano sul <<residuo>> di liberta' personale spettante al detenuto e sugli aspetti dell'esecuzione che toccano la qualita' e la quantita' della pena; comporta la necessita' di applicazioni limitate nel tempo, congrue al fine e adeguatamente motivate, anche in sede di proroga, in ordine alla permanenza attuale dei presupposti; non consente di sottoporre i detenuti a trattamenti contrari al senso di umanita' ne' di escluderli dalle attivita' di osservazione e di trattamento personale nonche' da quelle volte alla realizzazione della personalita'. Pertanto, cosi' interpretata, la norma impugnata non viola ne' i diritti alla tutela giudiziaria e alla difesa, ne' il principio di presunzione di non colpevolezza, ne' quello di irretroattivita' della legge penale. - Cfr., altresi', S. nn. 349/1993, 410/1993 e 351/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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