Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1998

Corte cost., ord. 20 maggio 1998, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
177/1998
Data di deposito
20 maggio 1998
Data di decisione
8 maggio 1998
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:177

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza del Tribunale civile di Ferrara del 5 febbraio 1997
  • ordinanza del giudice istruttore del 25 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 23912

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in relazione alle ordinanze, del primo in data 5 febbraio 1997, e del secondo in data 25 luglio 1997, con le quali, nella causa per risarcimento di danni intentata dal Prof. Achille Bonito Oliva contro il deputato Vittorio Sgarbi per le opinioni, di asserito contenuto diffamatorio, espresse da quest'ultimo in una intervista, si e', rispettivamente, ordinata la prosecuzione del processo e l'assunzione di mezzi di prova - nonostante che la Camera dei deputati, con delibera del 14 settembre 1995, avesse affermato che le suddette dichiarazioni dovevano considerarsi coperte dall'immunita' parlamentare - va ritenuto, nella preliminare delibazione prevista dall'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ammissibile. Riguardo ai requisiti richiesti dallo stesso art. 37, al primo comma, non v'ha dubbio infatti che, sotto il profilo soggettivo, la ricorrente, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del Parlamento in ordine alla applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., e' legittimata a sollevare il conflitto, e che il Tribunale di Ferrara, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' di potere a cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, va riconosciuta la legittimazione passiva, mentre, per quanto attiene al profilo oggettivo, e' incontestabile che la Camera dei deputati lamenti la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in base alla Costituzione. red. S. Pomodoro

Massima n. 23913

Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, in riferimento all'art. 68, comma primo, Cost., nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e di giudice istruttore del medesimo, in seguito alle ordinanze, del primo in data 5 febbraio 1997, e del secondo in data 25 luglio 1997, con cui, nella causa per risarcimento di danno intentata dal Prof. Achille Bonito Oliva contro lo Sgarbi per le opinioni, di asserito contenuto diffamatorio, da lui espresse in una intervista, si e' disposta, rispettivamente, la prosecuzione del processo e l'assunzione di mezzi di prova - nonostante che la Camera dei deputati, con deliberazione del 14 settembre 1995, avesse affermato che tali opinioni dovevano considerarsi coperte dall'immunita' parlamentare - va dichiarato, gia' in sede di prima delibazione, inammissibile. Invero l'attribuzione garantita dall'art. 68, primo comma, Cost., e' la potesta', riconosciuta alle Camere di dichiarare che l'opinione espressa da un proprio componente rientra nella sfera della insindacabilita', sicche' l'organo legittimato a sollevare conflitto con l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di appartenenza e non anche il singolo parlamentare. Il che non significa che il parlamentare rimanga privo di tutela in ordine alla posizione soggettiva di irresponsabilita' riconosciutagli dal precetto costituzionale, giacche', ove l'autorita' giudiziaria continui a procedere malgrado l'intervenuta dichiarazione di insindacabilita' della Camera, il membro del Parlamento puo' ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziaria prendano atto della deliberazione parlamentare, salva sempre la facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione. Restando peraltro impregiudicata la questione se in altre situazioni, estranee ai rapporti tra prerogative parlamentari e autorita' giudiziaria delineati dall'art. 68, comma primo, Cost., siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato. - Cfr. S. nn. 265/1997, 443/1993 e 1150/1988 red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore presso il predetto tribunale con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al tribunale civile di Ferrara e al giudice istruttore presso il predetto tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione;

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, depositato il 9 settembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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