Corte costituzionale
Ordinanza n. 126/1998
Corte cost., ord. 16 aprile 1998, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 126/1998
- Data di deposito
- 16 aprile 1998
- Data di decisione
- 9 aprile 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 703, comma 2, codice di procedura civile
- art. 669-bis, e ss., legge n. 353 del 26 novembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23849
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui consente l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito, dettate per i procedimenti cautelari in genere. Invero, la lettura della norma censurata, su cui le questioni si basano, e le valutazioni che ne derivano, sono smentite, da un lato, dalla tradizionale struttura bifasica del procedimento possessorio - non irragionevolmente mantenuta -, che impone di ritenere il richiamo alle norme sui procedimenti cautelari operato selettivamente, cosicche' ne risulta esclusa l'applicabilita' dell'art. 669-octies; e dall'altro lato, accredita il richiamo di persistente valenza in quanto consente, suo tramite, l'operativita' dell'istituto del reclamo. Questo, poi, attiene esclusivamente al 'thema decidendum' della fase sommaria e non interferisce con la cognizione piena che caratterizza il giudizio di merito sicche' nessun vincolo ne deriva per il giudice incaricato di quest'ultimo. Ne risulta percio' la piena compatibilita' della cosi' strutturata disciplina con i principi di cui agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.; cosi' come, attesa la peculiarita' della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' la disciplina stessa non e' utilmente valutabile alla luce dell'art. 42 Cost.. Ne', infine, trattandosi di tutela giudiziaria, puo' farsi utile riferimento all'art. 97 Cost.. - Sulla inapplicabilita' del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nelle questioni attinenti alla giurisdizione, v., da ultimo, S. n. 16/1998. Sui limiti di estensione delle norme della novella al procedimento possessorio, v. S. n. 203/1996 e 125/1997. Sulla esperibilita', nei procedimenti cautelari, del rimedio del reclamo anche contro i provvedimenti di diniego, v. S. nn. 253/1994 e 501/1995. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101 della Costituzione, dai pretori di Trani - sezione di Canosa di Puglia e di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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