Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1998

Corte cost., ord. 16 aprile 1998, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/1998
Data di deposito
16 aprile 1998
Data di decisione
9 aprile 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:126

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23849

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui consente l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito, dettate per i procedimenti cautelari in genere. Invero, la lettura della norma censurata, su cui le questioni si basano, e le valutazioni che ne derivano, sono smentite, da un lato, dalla tradizionale struttura bifasica del procedimento possessorio - non irragionevolmente mantenuta -, che impone di ritenere il richiamo alle norme sui procedimenti cautelari operato selettivamente, cosicche' ne risulta esclusa l'applicabilita' dell'art. 669-octies; e dall'altro lato, accredita il richiamo di persistente valenza in quanto consente, suo tramite, l'operativita' dell'istituto del reclamo. Questo, poi, attiene esclusivamente al 'thema decidendum' della fase sommaria e non interferisce con la cognizione piena che caratterizza il giudizio di merito sicche' nessun vincolo ne deriva per il giudice incaricato di quest'ultimo. Ne risulta percio' la piena compatibilita' della cosi' strutturata disciplina con i principi di cui agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.; cosi' come, attesa la peculiarita' della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' la disciplina stessa non e' utilmente valutabile alla luce dell'art. 42 Cost.. Ne', infine, trattandosi di tutela giudiziaria, puo' farsi utile riferimento all'art. 97 Cost.. - Sulla inapplicabilita' del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nelle questioni attinenti alla giurisdizione, v., da ultimo, S. n. 16/1998. Sui limiti di estensione delle norme della novella al procedimento possessorio, v. S. n. 203/1996 e 125/1997. Sulla esperibilita', nei procedimenti cautelari, del rimedio del reclamo anche contro i provvedimenti di diniego, v. S. nn. 253/1994 e 501/1995. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101 della Costituzione, dai pretori di Trani - sezione di Canosa di Puglia e di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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