Corte costituzionale
Sentenza n. 429/1997
Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 429/1997
- Data di deposito
- 23 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:429
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 285 del 25 maggio 1996
- art. 7, decreto-legge n. 285 del 25 maggio 1996
- art. 5, decreto-legge n. 285 del 25 maggio 1996
- art. 3, decreto-legge n. 154 del 25 marzo 1996
- art. 7, decreto-legge n. 154 del 25 marzo 1996
- art. 5, decreto-legge n. 154 del 25 marzo 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23677
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti degli artt. 3, 5 e 7 del d.l. 25 marzo 1996, e del d.l. 25 maggio 1996, n. 285, con il quale il primo e' stato reiterato (recanti "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata"), con ricorsi della Regione Piemonte, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 77 Cost. (per non sussistenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza) e 117, 118 e 130 Cost. (per compressione delle competenze regionali). Decaduti entrambi i suddetti decreti-legge e gli altri, non impugnati, con cui sono stati riprodotti, per mancata conversione, ed avendo la Regione ricorrente riconosciuto di non avere piu' comunque interesse ad una pronuncia del giudice delle leggi sulle censure formulate riguardo agli artt. 3 e 7, e' infatti da escludersi - contrariamente a quanto ha sostenuto la Regione - che la questione formulata sulla normativa dell'art. 5 (concernente l'applicazione del silenzio-assenso in ordine all'approvazione, da parte delle Regioni, degli strumenti urbanistici predisposti dai Comuni) - possa trasferirsi - secondo i principi elaborati in proposito dalla Corte costituzionale - anche in mancanza di una nuova apposita impugnazione, sull'art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") con il quale, a distanza di circa un mese dalla cessazione di efficacia dell'ultimo dei decreti-legge non convertiti (d.l. 24 settembre 1996, n. 495) sono stati fatti salvi i loro effetti. Atteso che, non potendo il disposto della legge di sanatoria, in base all'art. 77, terzo comma, Cost., far salvi gli effetti dei decreti-legge che durante i sessanta giorni di vigenza di ciascuno di essi non si erano potuti produrre in quanto, al loro compimento, i centottanta giorni stabiliti per il perfezionarsi del silenzio-assenso, non erano ancora potuti, a loro volta, in nessun caso trascorrere, la impugnata norma dello stesso art. 5 non puo' in alcun modo ritenersi - come richiesto perche' il trasferimento della questione possa operarsi - tuttora esistente nell'ordinamento. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata da altra Regione nei confronti della su indicata disposizione di sanatoria, S. n. 244/1997. Sulla problematica nei suoi vari aspetti, della trasferibilita' di questioni sollevate nei confronti di norme di decreti-legge non convertiti su disposizioni, non impugnate, di leggi successive, v. S. nn. 84/1996, 482/1995, 157/1995, 446/1995, 360/1996, nonche', da ultimo, S. n. 430/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 7 del d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze