Corte costituzionale

Sentenza n. 376/1997

Corte cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 376

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
376/1997
Data di deposito
5 dicembre 1997
Data di decisione
26 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:376

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 14-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 23575

Non sono fondate, con riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25, 27, commi secondo e terzo, e 113 della Costituzione e nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 14-'ter' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e 41-'bis', comma 2, della stessa legge introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con efficacia limitata a tre anni, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1999 in forza di legge 16 febbraio 1995, n. 36. Gia' con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e n. 351 del 1996, la Corte ha ribadito la piena sindacabilita', ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-'ter' dell'ordinamento penitenziario, dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-'bis', comma 2, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruita' della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli <<esterni>>, collegati cioe' al divieto di incidere sul <<residuo>> di liberta' personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualita' o la quantita' della pena detentiva da scontare o i presupposi per l'applicazione delle misure cosi' dette extramurali, quanto quelli <<interni>>, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonche' dal divieto di trattamento contrari al senso di umanita' e dall'obbligo di non vanificare la finalita' rieducativa della pena. Infatti, con riferimento alla congruita' della misura, i provvedimenti applicativi dell'art. 41-'bis', comma 2, devono essere adottati sul presupposto di specifiche esigenze emergenti di ordine e di sicurezza: esigenze che sono essenzialmente legate alla necessita' di prevenire e impedire i collegamenti fra i detenuti (per i delitti specificati dall'art. 4-'bis') appartenenti a organizzazioni criminali, nonche' fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in liberta'. Con riferimento agli articoli 13 e 44 della Costituzione, ogni provvedimento, anche di proroga, dovra' recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. Con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-'bis', comma 2, non comporta la soppressione o la sospensione delle attivita' di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ne' la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attivita' culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalita', previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalita' idonee ad escludere o a ridurre al minimo i rischi dei contatti o dei collegamenti che il provvedimento ministeriale tende a prevenire. E in questo senso le misure in esame non ostacolano la possibilita' di valutazione dell'effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata. Con riferimento al detenuto in attesa di giudizio definitivo, non puo' invocarsi la presunzione di non colpevolezza per impedire l'applicazione di misure che non hanno natura e contenuto di anticipazione della sanzione penale, bensi' solo di cautela in relazione a pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza, collegati in concreto alla detenzione di determinati condannati o imputati per delitti di criminalita' organizzata. Infine, il principio di irretroattivita' non si puo' estendere a provvedimenti che non incidono sulla qualita' e quantita' della pena, ma solo sulle modalita' di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria. red.: A. Agro'

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, e dell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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