Corte costituzionale
Ordinanza n. 426/1997
Corte cost., ord. 18 dicembre 1997, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 426/1997
- Data di deposito
- 18 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:426
Norme oggetto del giudizio
- atti istruttori Proc. Repubblica c/o Trib. Bologna
Parametri
- art. 302, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 1, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 126, Costituzione
- art. 202, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 256, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 95, Costituzione
- art. 12, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 94, Costituzione
- art. 87, Costituzione
- art. 16, legge n. 801 del 24 dicembre 1977
Massime
Massima n. 23657
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in relazione all'attivita' istruttoria - concernente funzionari del SISDE e di polizia - svolta, con preannuncio di prossimo deposito di richiesta di rinvio a giudizio, per acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio, ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26, Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. Deve infatti riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, opposizione e conferma del segreto di Stato - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel promosso giudizio. Mentre, sotto il profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la "materia del conflitto", in quanto dal ricorrente e' lamentata - in base all'assunto che la contestata attivita' della Procura della Repubblica di Bologna esorbiti dal potere di indagine in presenza dell'opposizione del segreto di Stato - una lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 52, 51, 87, 94, 95 e 126 Cost., e con riguardo agli artt. 12 e 16, legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc. pen.. - Cfr., riguardo alla opponibilita' del segreto di Stato, S. n. 86/1977, e quanto ai requisiti per l'ammissibilita' del conflitto tra poteri, O. n. 269/1996 e S. nn. 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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