Corte costituzionale
Ordinanza n. 278/1997
Corte cost., ord. 25 luglio 1997, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 278/1997
- Data di deposito
- 25 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, legge n. 608 del 28 novembre 1996
- art. 1, comma 183, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23399
E' inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso con ordinanza-ricorso del Pretore di Brescia nei confronti delle due Camere del Parlamento, in relazione alla disciplina adottata, riguardo alle integrazioni al minimo delle pensioni previdenziali, in seguito alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994, con l'art. 1, comma 6, legge 26 novembre 1996, n. 608 (prevedente la sanatoria di disposizioni di precedenti decreti-legge non convertiti) e l'art. 1, commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, che tali disposizioni riproducono 'ex novo'. Invero, per quanto riguarda le norme dei suddetti articoli, attinenti alla titolarita' del diritto al pagamento delle somme dovute, alle modalita' del pagamento, e alla esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, e' evidente che esse, recando esclusivamente una disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica, sono per il loro stesso contenuto inidonee a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente, mentre, per quanto riguarda la previsione della estinzione di ufficio, con compensazione di spese, dei giudizi pendenti e la inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, pur trattandosi di norme disciplinanti direttamente l'esercizio della giurisdizione, di cui il giudice e' chiamato o puo' essere chiamato a fare applicazione, e' chiaro che nell'eventualita' che egli dubiti della loro legittimita' costituzionale (anche sotto il profilo della lesione della propria sfera di attribuzioni) l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal conflitto, e cioe' la questione incidentale di legittimita' costituzionale, che il giudice, a norma degli artt. 1, legge costituzionale n. 1 del 1948, e 23, legge n. 87 del 1953, puo' sollevare anche di ufficio, non potendo certo valere, nel caso in esame, le ragioni che indussero la Corte, nella sentenza n. 161 del 1995, ad ammettere la possibilita' che, in casi eccezionali di "situazioni non piu' reversibili ne' sanabili" e in vista della tempestivita' della garanzia costituzionale di diritti fondamentali, il conflitto di attribuzioni si affianchi al sindacato incidentale. - V. S. n. 161/1995, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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