Corte costituzionale

Sentenza n. 385/1996

Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 385

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
385/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:385

Norme oggetto del giudizio

  • atto di citazione Procuratore reg.Corte dei conti del 12 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22934

E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - sollevato da un giudice (nella specie, giudice istruttore penale) citato in giudizio di responsabilita' contabile dal Procuratore della Corte dei conti per il (preteso) danno causato all'erario in conseguenza della liquidazione di compensi (che si assumono essere stati) illegittimamente disposti a favore di periti nominati nel corso di procedimenti penali a norma della l. 8 luglio 1980, n. 319 - avente ad oggetto la spettanza al Procuratore della Corte dei conti del potere di citazione in giudizio di responsabilita' contabile nei confronti di un magistrato che abbia liquidato compensi a periti nel corso di un procedimento giurisdizionale, in quanto - posto, per un verso, che la concreta attribuzione della giurisdizione della Corte dei conti, in relazione alle diverse fattispecie di responsabilita' amministrativa, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore ordinario e non opera automaticamente in base all'art. 103, comma secondo, Cost. e che, quindi, con riguardo al caso di specie, la contestata giurisdizione non potrebbe dirsi ne' attribuita ne' sottratta alla Corte dei conti da norme costituzionali; e, per l'altro, che gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost., dettati a garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilita' della funzione giurisdizionale, non valgono ad assicurare al magistrato uno 'status' di assoluta irresponsabilita', ma anzi ammettono la conciliabilita', in linea di principio, dell'indipendenza della funzione medesima con la responsabilita' nel suo esercizio sul piano civile, penale ed amministrativo, e che, quindi, non e' possibile ricavare un confine definito dalla Costituzione che giustifichi la preclusione, per ragioni di costituzionalita', della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilita' dei magistrati per danno erariale - il conflitto stesso non attiene alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali". - S. nn. 2/1968; 33/1968; 102/1977; 26/1987; 641/1987; 18/1989; 468/1990; 24/1993; 29/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato dal giudice istruttore penale presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Procuratore regionale per la Lombardia della Corte dei conti e della Sezione regionale della Lombardia della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze