Corte costituzionale
Sentenza n. 385/1996
Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 385
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 385/1996
- Data di deposito
- 5 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:385
Norme oggetto del giudizio
- atto di citazione Procuratore reg.Corte dei conti del 12 dicembre 1995
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 103, comma 2, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 22934
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - sollevato da un giudice (nella specie, giudice istruttore penale) citato in giudizio di responsabilita' contabile dal Procuratore della Corte dei conti per il (preteso) danno causato all'erario in conseguenza della liquidazione di compensi (che si assumono essere stati) illegittimamente disposti a favore di periti nominati nel corso di procedimenti penali a norma della l. 8 luglio 1980, n. 319 - avente ad oggetto la spettanza al Procuratore della Corte dei conti del potere di citazione in giudizio di responsabilita' contabile nei confronti di un magistrato che abbia liquidato compensi a periti nel corso di un procedimento giurisdizionale, in quanto - posto, per un verso, che la concreta attribuzione della giurisdizione della Corte dei conti, in relazione alle diverse fattispecie di responsabilita' amministrativa, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore ordinario e non opera automaticamente in base all'art. 103, comma secondo, Cost. e che, quindi, con riguardo al caso di specie, la contestata giurisdizione non potrebbe dirsi ne' attribuita ne' sottratta alla Corte dei conti da norme costituzionali; e, per l'altro, che gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost., dettati a garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilita' della funzione giurisdizionale, non valgono ad assicurare al magistrato uno 'status' di assoluta irresponsabilita', ma anzi ammettono la conciliabilita', in linea di principio, dell'indipendenza della funzione medesima con la responsabilita' nel suo esercizio sul piano civile, penale ed amministrativo, e che, quindi, non e' possibile ricavare un confine definito dalla Costituzione che giustifichi la preclusione, per ragioni di costituzionalita', della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilita' dei magistrati per danno erariale - il conflitto stesso non attiene alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali". - S. nn. 2/1968; 33/1968; 102/1977; 26/1987; 641/1987; 18/1989; 468/1990; 24/1993; 29/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato dal giudice istruttore penale presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Procuratore regionale per la Lombardia della Corte dei conti e della Sezione regionale della Lombardia della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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