Corte costituzionale
Sentenza n. 354/1996
Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 354/1996
- Data di deposito
- 22 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:354
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22905
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, in quanto - posto che si palesano forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacita' psichica dell'imputato e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato, il quale non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, ambedue le situazioni di paralisi determinano ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale; che, nel primo caso, l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen. fa salvi i diritti della parte civile, sancendo l'inapplicabilita' dell'art. 75, comma 3, stesso codice e, quindi, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso; e che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile non puo' non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile - il perturbamento del canone dell'uguaglianza assume nella specie connotazioni di incisivo risalto perche' intimamente correlato ad altro valore costituzionale, quale e' il diritto di agire a tutela dei propri diritti, che nell'ipotesi in esame risulta in egual misura compromesso. - S. n. 330/1994. red.: S. Di Palma
Massima n. 22911
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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