Corte costituzionale

Sentenza n. 354/1996

Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
354/1996
Data di deposito
22 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:354

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22905

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, in quanto - posto che si palesano forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacita' psichica dell'imputato e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato, il quale non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, ambedue le situazioni di paralisi determinano ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale; che, nel primo caso, l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen. fa salvi i diritti della parte civile, sancendo l'inapplicabilita' dell'art. 75, comma 3, stesso codice e, quindi, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso; e che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile non puo' non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile - il perturbamento del canone dell'uguaglianza assume nella specie connotazioni di incisivo risalto perche' intimamente correlato ad altro valore costituzionale, quale e' il diritto di agire a tutela dei propri diritti, che nell'ipotesi in esame risulta in egual misura compromesso. - S. n. 330/1994. red.: S. Di Palma

Massima n. 22911

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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