Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1996
Corte cost., sent. 24 aprile 1996, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1996
- Data di deposito
- 24 aprile 1996
- Data di decisione
- 17 aprile 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 3, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 1, comma 8, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 1, comma 7, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 5, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 1, comma 5, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 6, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 1, comma 6, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 2, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
- art. 7, legge della Regione siciliana del 16 maggio 1995
Parametri
- art. 53, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 12, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 17, lett. f), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 22351
Sono costituzionalmente illegittimi i seguenti articoli della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilita' degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'E.S.A.. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago): - per violazione degli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., 1, comma 1 - il quale dispone che, ai fini della formazione delle graduatorie dei concorsi previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 1 l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, non ancora banditi alla data di entrata in vigore della legge impugnata, l'anzianita' effettivamente posseduta nella qualifica di provenienza e' quella relativa al servizio effettivamente prestato nel ruolo e nella qualifica attualmente posseduti, con esclusione dei periodi di servizio riscattati e/o riconosciuti presso altre amministrazioni - in quanto, sebbene, ai fini del trattamento differenziato riservato, in momenti diversi, alla stessa categoria di soggetti, un valido criterio discretivo possa essere rinvenuto nello stesso fluire del tempo, siffatto principio non puo' essere invocato quando (come nella specie) si tratti di dipendenti che partecipano, sia pure in tempi diversi, a concorsi previsti dalle stesse disposizioni (nella specie, l. reg. Sicilia n. 21 del 1986), postoche', in tale ipotesi, il diverso criterio valutativo applicato ad alcuni soltanto si risolve in una irragionevole alterazione delle condizioni richieste per la partecipazione ai concorsi stessi; - per violazione degli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., 1, commi 2 e 3 - i quali prevedono, rispettivamente, che il personale gia' ammesso con riserva alla partecipazione ai concorsi banditi dalla Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 1, l. reg. n. 21 del 1986, e' collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche per le quali ha superato le relative prove, con la medesima decorrenza giuridica del personale che gia' era stato inquadrato a seguito dei concorsi medesimi; e la copertura della relativa spesa - in quanto l'esigenza di pari trattamento non puo' avere come termine di riferimento l'erronea applicazione cui, in passato, possono aver dato luogo le disposizioni in materia, con ingiustificato vantaggio da parte di taluno; - per violazione degli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., 1, commi 7 e 8 - dei quali, il primo estende al personale dell'art. 10 l. reg. Sicilia 23 maggio 1991, n. 33 la disciplina di cui all'art. 48 l. reg. Sicilia 3 novembre 1993, n. 30, ed il secondo provvede alla copertura della relativa spesa - in quanto le disposizioni censurate operano un'ulteriore estensione in favore delle tre unita' di personale dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di cui all'art. 10 l. reg. n. 33 del 1991, concretando una assunzione nominativa 'ope legis' al di fuori delle ordinarie procedure di reclutamento del personale che costituiscono strumento attuativo dei canoni di imparzialita' e buon andamento; - per violazione degli artt. 3, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 3, commi 1 e 2, in quanto le disposizioni impugnate mirano essenzialmente a realizzare garanzie occupazionali equiparando situazioni tra loro non omogenee con modalita' che non contemplano, per i beneficiari, alcuna prova selettiva; - per violazione degli artt. 3, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 3, comma 3 - il quale prevede che il personale dell'ASCEBEM (Ass. sic. consorzi ed enti di bonifica e miglioramento fondiario), in servizio alla data del 31 dicembre 1994, sia assunto, a domanda da presentare entro 120 giorni, presso il consorzio il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di Palermo - in quanto la disposizione impugnata, prevedendo modalita' di assunzione a domanda, senza indicazione di un termine minimo di servizio prestato, ne' del tipo di rapporto esistente e senza subordinarla ad alcuna forma di verifica della professionalita' e capacita' degli interessati, collide con il principio del buon andamento, postoche' essa privilegia l'interesse dei singoli destinatari al mantenimento dell'attuale rapporto di lavoro precario e temporaneo; - per violazione degli artt. 3, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 3, commi 4, 5 e 6, in quanto le disposizioni impugnate si risolvono nell'applicazione a coloro che hanno prestato la loro opera in favore dell'Ente di sviluppo agricolo di garanzie analoghe a quelle che i precedenti commi 1 e 2 del medesimo art. 3 apprestano in favore di coloro che hanno svolto la loro opera in favore dei consorzi; - per violazione degli artt. 53, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 4, comma 2, nella parte in cui estende i criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 2, l. regionale n. 43 del 1994, anche agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della l. reg. n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla l. n.- 457 del 1978, in quanto la disposizione impugnata, non avendo altro fine se non quello di concedere benefici agli interessati (in contrasto con la precedente legislazione regionale: art. 6 l. reg. Sicilia n. 43 del 1994; e statale: art. 16 l. n. 457 del 1978), collide con il principio del buon andamento e si traduce in un ingiustificato depauperamento del patrimonio pubblico. red.: S. Di Palma
Massima n. 22352
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, l. reg. Sicilia appr. il 16 maggio 1995, sollevata con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto la disposizione denunciata gia' al momento della proposizione del ricorso non aveva cagionato l'effetto impeditivo (rinvio delle elezioni dei consigli circoscrizionali) posto a fondamento della questione sollevata, ne' era piu' in grado di cagionarlo. red.: S. Di Palma
Massima n. 22353
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale relative all'intera legge ed ai seguenti articoli della l. reg. Sicilia approvata il 16 maggio 1995: - con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, Cost. e 12 St. spec. Sicilia (approvato con R.d.lg. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), dell'intera legge, in quanto, il procedimento di formazione della legge regionale impugnata, pur prestandosi a valutazioni critiche sul piano dell'opportunita' delle scelte procedimentali operate dalla Regione, non evidenzia veri e propri vizi (formali) di costituzionalita'; ed in quanto - postoche' l'art. 12 St. spec. prevede che i progetti di legge siano elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale - una volta che la norma sul deferimento in commissione sia stata osservata (come nella specie), non spetta alla Corte valutare il grado di approfondimento del dibattito nella commissione medesima ne' la competenza della stessa, non essendo ammissibile la deduzione di vizi attinenti alla mancata osservanza delle norme regolamentari sui lavori dell'Assemblea; - con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., dell'art. 1, comma 4 - il quale equipara, a coloro che erano in possesso del diploma di laurea al momento dell'entrata in vigore della l. reg. Sicilia n. 41 del 1985, gli altri dipendenti che non siano pervenuti in possesso di tale diploma in epoca successiva, e comunque al momento dell'entrata in vigore della l. reg. Sicilia n. 21 del 1986 - in quanto il legislatore, anche regionale, gode, in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti di poteri discrezionali da esercitarsi nel rispetto del principio di ragionevolezza e di criteri selettivi che creino corrispondenza fra qualifiche e livelli di professionalita', avuto riguardo ai titoli di studio e di anzianita' nelle precedenti qualifiche (canoni, nella specie, non violati); e dell'art. 1, comma 5, in quanto, a fronte di una disposizione che e' espressione della discrezionalita' spettante al legislatore regionale, e' prospettata la violazione di un non meglio specificato "principio generale del pubblico impiego" ovvero "dell'affidamento"; e cioe', censure delle quali e' difficile cogliere il livello costituzionale, come pure la correlazione con gli invocati parametri costituzionali; - con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., dell'art. 1, comma 6, in quanto tale disposizione, lungi dal realizzare la ipotizzata sanatoria, intende esclusivamente chiarire, in via interpretativa, quali sono i provvedimenti formali che danno titolo, in relazione alle prestazioni lavorative gia' rese, ad iscriversi nelle liste di collocamento, per lo svolgimento delle specifiche prestazioni di cui all'art. 1 l. reg. Sicilia n. 22 del 1991; - con riferimento agli artt. 14 St. spec. e 11 Cost., in relazione ai principi contenuti nella legge statale n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 6, in quanto i termini per l'adeguamento della legislazione regionale a tali principi e' stato differito, attualmente, al 31 luglio 1996 (art. 36 l. n. 157 del 1992 e 4, comma 7, d.l. n. 81 del 1996). - S. nn. 392/1995, 393/1995, 394/1995, 395/1995, 396/1995 e 407/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 22354
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 81, comma quarto, 97, comma primo, Cost. e 17, lett. f), St. spec. Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. reg. sic. approvata il 16 maggio 1995, in quanto tale disposizione si limita ad investire l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione delle competenze e delle responsabilita' - relativamente al personale della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia rimasto totalmente privo di incarico - in materia di processi di mobilita' previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. - S. nn. 437/1994, 407/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 22355
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, l. reg. Sicilia approvata il 16 maggio 1995, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, questo risulta espressamente abrogato dalla successiva l. reg. Sicilia approvata il 4 agosto 1995 (ancorche' impugnata dinanzi alla Corte). - S. n. 309/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8; nonché dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago);
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della medesima legge regionale, nella parte in cui estende i criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994, anche agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge n. 457 del 1978;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe avverso l'art. 5 della predetta legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe, nei confronti:
dell'intera legge regionale approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché all'art. 12 dello Statuto speciale;
dell'art. 1, commi 4 e 5 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
dell'art. 1, comma 6, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione;
dell'art. 6, in riferimento all'art. 14 dello Statuto speciale e all'art. 11 della Costituzione;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe, avverso l'art. 2 della medesima legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 della Costituzione e 17, lettera f), dello Statuto speciale;
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine allo stesso ricorso promosso dal Commissario dello Stato, per quanto concerne la questione relativa all'art. 7 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996
Il presidente: FERRI
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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