Corte costituzionale
Ordinanza n. 232/1996
Corte cost., ord. 3 luglio 1996, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 232/1996
- Data di deposito
- 3 luglio 1996
- Data di decisione
- 26 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:232
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22826
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione. La questione, infatti, e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 24 del 1996, la quale ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che cio' non costituisce pertanto attivita' di "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda. - V. Sent. nn. 496/1990, 64/1991, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 455/1994, 448/1995, 131/1996 e Ord. nn. 162/1992, 157/1993, 24/1996. red.: A. Franco
Massima n. 22827
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinche' modificasse l'imputazione. La questione, infatti, e' gia' stata esaminata dalla Corte, che, con ord. n. 24 del 1996, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che cio' non costituisce pertanto attivita' di "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda, e che, con sent. 131 del 1996, ha ribadito che la previsione dell'incompatibilita' del giudice e' finalizzata ad evitare che possa essere o apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio", non anche altre attivita' processuali anteriori o propedeutiche al giudizio. - V. Sent. nn. 496/1990, 64/1991, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 455/1994, 448/1995, 131/1996 e Ord. nn. 162/1992, 157/1993, 24/1996. red.: A. Franco
Massima n. 22828
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. La questione, infatti, e' gia' stata esaminata dalla Corte, che, con ord. n. 24 del 1996, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che cio' non costituisce pertanto attivita' di "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda, e che, con sent. 131 del 1996, ha ribadito che la previsione dell'incompatibilita' del giudice e' finalizzata ad evitare che possa essere o apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio", non anche altre attivita' processuali anteriori o propedeutiche al giudizio. - V. Sent. nn. 496/1990, 64/1991, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 455/1994, 448/1995, 131/1996 e Ord. nn. 162/1992, 157/1993, 24/1996. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Verbania, Belluno e Benevento, e presso i tribunali militari di Torino e Bari, e dalle Corti d'appello di Napoli, Palermo e Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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