Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/1996
Corte cost., ord. 3 aprile 1996, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/1996
- Data di deposito
- 3 aprile 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 22282
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, del combinato disposto formato dagli artt. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui consentono la contemporanea pendenza, in sede di giurisdizione commissariale e in sede di amministrazione regionale, di due procedimenti tendenti entrambi ad accertare la 'qualitas soli' dei medesimi terreni, in tal modo rendendo possibile sia il conflitto tra le attribuzioni del Commissario e quelle della Regione, sia il mancato rispetto, da parte della Regione, del giudicato formatosi in sede di giurisdizione commissariale, in quanto il mancato coordinamento dei due procedimenti nella forma, richiesta dal giudice 'a quo', della sospensione obbligatoria di quello amministrativo, essendo il riflesso della loro autonomia, non contrasta con nessuno dei principi costituzionali invocati, tanto piu' che non c'e' nemmeno la possibilita' di un contrasto di giudicati e che l'opponibilita' alla Regione del giudicato commissariale, puo' essere raggiunta da parte del Commissario ordinando l'intervento della Regione nel processo, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ.. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), e dell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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