Corte costituzionale
Sentenza n. 420/1995
Corte cost., sent. 8 settembre 1995, n. 420
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 420/1995
- Data di deposito
- 8 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:420
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 2, comma 1, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 2, comma 2, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 2, comma 4, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 2, comma 3, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 8, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 4, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 3, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 1, comma 1, lett. b), decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 5, comma 4, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1994
- decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- legge n. 82 del 15 marzo 1991
- decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
- art. 1, comma 4, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
- art. 1, comma 2, decreto del Ministro dell'interno n. 687 del 24 novembre 1994
Parametri
- art. 112, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 13, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 95, Costituzione
Massime
Massima n. 22708
Come la Corte ha avuto modo di affermare, il pubblico ministero, in quanto - ai sensi dell'art. 112 Cost. - e' titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' d'indagine finalizzata all'esercizio (obbligatorio) dell'azione penale, e' indubbiamente legittimato a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e quindi a dichiarare definitivamente la volonta' del potere giudiziario cui appartiene, come richiesto dall'art. 37 legge n. 87 del 1953. Senza dubbio, percio', nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, n. 687 del 24 novembre 1994, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, per quanto riguarda le censure - con cui viene denunciata la lesione delle attribuzioni di cui all'art. 112 Cost. - formulate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 2, del decreto impugnato (concernenti, rispettivamente, il contenuto e la motivazione della proposta, o del parere, del procuratore della Repubblica in ordine all'ammissione del collaboratore di giustizia allo speciale programma di protezione, e la facolta' della Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, conv., con modificazioni, in legge n. 82 stesso anno, e, in casi di particolare urgenza, anche del Capo della Polizia, di utilizzare gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorita' giudiziaria) sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, dato che la disciplina censurata ha come destinatari proprio i procuratori della Repubblica e non rileva in contrario - come gia' evidenziato dalla Corte nel respingere analoghe obiezioni in altri giudizi - il potere di avocazione attribuito al procuratore generale presso la Corte d'appello. - Cfr. S. nn. 462/1993, 463/1993 e 464/1993. red.: S. P.
Massima n. 22709
Come la Corte ha gia' avuto modo di precisare, il pubblico ministero - anche se, ai sensi dell'art. 13 Cost., gli va riconosciuta la qualifica di autorita' giudiziaria - puo' si' disporre misure restrittive della liberta' personale, ma soltanto con carattere di provvisorieta', e cioe' esclusivamente nell'ambito di un procedimento che, entro brevi termini, conduca necessariamente all'intervento di un giudice per l'adozione definitiva del provvedimento. Pertanto, dovendosi escludere che il pubblico ministero sia legittimato a sollevare, con riferimento alle attribuzioni conferitegli da tale articolo, conflitti tra poteri dello Stato, il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione dei programmi di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, per cio' che riguarda l'art. 8 del decreto - relativo alla custodia del collaboratore di giustizia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari e denunciato per le interferenze a cui avrebbe dato luogo con i poteri dell'autorita' giudiziaria in tema di liberta' personale - deve essere dichiarato inammissibile. - Cfr. S. n. 419/1994. red.: S. P.
Massima n. 22710
La legittimazione a proporre conflitti tra poteri dello Stato va riconosciuta al pubblico ministero esclusivamente quando agisce a difesa della competenza inerente all'esercizio dell'azione penale, di cui e' direttamente investito dall'art. 112 Cost. e in ordine alla quale e' fornito di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere. Percio' nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, le censure mosse, per la denunciata violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 108 Cost. riguardo alla materia dell'ordinamento giudiziario, agli artt. 1, comma 1, lett. b), 3 e 4 del decreto, in quanto prevedono, in determinati casi, l'acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia prima della formulazione dello speciale programma di protezione, o dell'adozione delle previste misure urgenti da parte del capo della Polizia, devono essere dichiarate inammissibili. Nel ricorso, infatti, non viene in nessun modo dedotto come la asserita violazione dell'art. 108 Cost., - che di per se' non puo' essere certo invocato a garanzia delle attribuzioni del pubblico ministero - ridondi in lesione di quelle che trovano fondamento nell'art. 112. red.: S. P.
Massima n. 22711
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, la censura mossa, con riferimento agli artt. 101 e 104 Cost., all'art. 5, comma 4, del decreto, nella parte in cui prevede che la commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 (conv., con modificazioni, in legge n. 82 stesso anno), nel valutare l'attualita' e la gravita' del pericolo ai fini dell'eventuale modifica o revoca del programma di protezione, deve, fra l'altro, valutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche con riferimento alla loro utilizzabilita' nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorita' giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla loro attendibilita', va dichiarata inammissibile. Infatti, poiche' la garanzia costituzionale dell'indipendenza del pubblico ministero ha la sua sede propria nell'art. 112 Cost., non sono invocabili, quale base idonea ad instaurare il sollevato conflitto, ne' l'art. 101 ne' l'art. 104 Cost., del quale ultimo, peraltro, non e' neppure dedotto nel ricorso, come la sua asserita violazione ridondi in lesione delle competenze di cui all'art. 112. red.: S. P.
Massima n. 22712
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale le attribuzioni dei singoli ministri non assumono - di regola - uno specifico rilievo costituzionale nei rapporti con la magistratura (se non nel caso delle competenze direttamente ed esclusivamente conferite al Ministro di grazia e giustizia degli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost.) in quanto il potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", ma si risolve nell'intero Governo, abilitato a prendere parte ai conflitti fra i poteri dello Stato in base alla configurazione dell'organo stabilita nel primo comma dell'art. 95 Cost.. Tuttavia, nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, la circostanza che il ricorrente abbia indicato in primo luogo nel Ministro dell'interno il soggetto nei cui confronti il conflitto veniva proposto, non puo' costituire ostacolo all'ammissibilita' del conflitto per carenza di legittimazione dello stesso, spettando alla Corte, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, al di la' della formale indicazione del ricorrente, l'identificazione dell'"organo interessato" cui l'atto asseritamente invasivo va imputato ed al quale quindi il ricorso deve essere notificato. Pertanto, a conferma di quanto la Corte ha gia' statuito in sede di delibazione, con la ord. n. 216 del 1995, individuato nel Governo - al quale l'atto impugnato e' da ritenersi imputabile (cfr. art. 5, comma 2, lett. c), legge n. 400 del 1988) - l'organo legittimato a resistere, il conflitto va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, il cui intervento, nella formazione del provvedimento impugnato, si e' limitato al mero concerto, con la conseguenza che la titolarita' dell'atto, sotto tale profilo, va riconosciuta al Ministro dell'interno. - Sulla impossibilita' di considerare il potere esecutivo, agli effetti della legittimazione nei giudizi per conflitti di attribuzione, come un potere "diffuso", v. S. nn. 383/1993, 379/1992, 150/1981 e O. nn. 38/1986 e 123/1979. Sui requisiti di ammissibillita', ex art. 37 l. n. 87 del 1953, del conflitto 'de quo', v. O. n. 216/1995, gia' citata nel testo. red.: S. P.
Massima n. 22713
Riguardo all'ammissibilita' - sotto il profilo oggettivo - del conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione dei programmi di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, vanno respinte le eccezioni avanzate dall'Avvocatura di Stato per il difetto, nel ricorso, dei necessari requisiti di attualita' e concretezza, difetto rilevato in quanto, per un verso, le norme del regolamento di cui si e' sostenuto la invasivita', avrebbero potuto essere impugnate solo se e dopo che il potere resistente ne avesse fatto applicazione, e perche', per altro verso, il pubblico ministero potrebbe valersi della facolta' di disapplicarle. Non puo' infatti negarsi che l'emanazione di un atto normativo quale quello in esame - per sua natura generale e astratto, in quanto prevede obblighi immediati e diretti a carico dei procuratori della Repubblica - integri di per se' un comportamento idoneo a far insorgere nel ricorrente l'interesse alla eliminazione del pregiudizio che a suo avviso ne deriva alle proprie attribuzioni costituzionali, interesse che certo non verrebbe meno quand'anche si ritenesse spettare al pubblico ministero l'asserita facolta' di disapplicazione. Pertanto, a conferma di quanto gia' ritenuto in sede di delibazione, con la ord. n. 216 del 1995, deve riconoscersi che, nei limiti in cui il conflitto ha superato lo scrutinio di ammissibilita' sotto il profilo dei requisiti soggettivi, l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 risulta pienamente osservato anche la' dove prescrive che il conflitto, per essere ammissibile, deve investire "la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (nella specie: di quelle conferite al pubblico ministero dall'art. 112 Cost. ad opera di un atto imputabile, ex art. 95 Cost., al Governo della Repubblica). - V. O. n. 216/1995, gia' citata nel testo. Sull'interesse ad agire nei conflitti di attribuzione cfr., sia pur relativamente ad un conflitto fra enti, S. n. 164/1963. red.: S. P.
Massima n. 22714
Nel complesso organico di norme in tema di protezione dei collaboratori di giustizia introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) dopo aver individuato, all'art. 9, i soggetti da proteggere nelle <<persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio>>, relativamente ai delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380 del codice di procedura penale), - nonche' nei loro prossimi congiunti, nei conviventi e in quanti altri sono esposti a tale pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le persone suddette -, il legislatore ha stabilito, all'art. 10, che, in caso di inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorita' competenti e qualora il pericolo derivi dagli elementi forniti o che i soggetti possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, <<puo' essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza>>. La definizione e l'applicazione di tale programma sono affidati ad una commissione centrale presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalita' organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Ai sensi del successivo art. 11, l'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, vanno <<valutati in rapporto al rischio per l'incolumita' del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli puo' rendere>> e sono <<deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'art. 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica>> (ovvero, previo parere favorevole di questi, di altre autorita'). E' anche previsto che <<in casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro>>. Dall'esame delle citate disposizioni risulta, quindi, che il legislatore ha inteso affidare - anche sulla base di modelli stranieri - ad un organismo collegiale centralizzato il processo decisionale di ammissione ai programmi di protezione, sia allo scopo di sottrarre agli organi giudiziari compiti estranei alle loro funzioni, dei quali di fatto si erano assunti l'onere, sia evidentemente - e soprattutto - al fine di assicurare omogeneita' di criteri ed uniformita' di trattamento su tutto il territorio nazionale in ordine all'ammissione e alla determinazione dei contenuti dei programmi medesimi, tenendo anche conto delle risorse disponibili in rapporto all'elevato onere di mezzi e di spese che solitamente tali misure comportano. Pertanto, non essendoci dubbio che la creazione di detto organismo sia diretta a soddisfare esigenze di razionalizzazione largamente avvertite e rispondenti, sotto alcuni aspetti, anche ad interessi generali di rilievo costituzionale, ne deriva che i rapporti tra la commissione centrale e le autorita' giudiziarie devono essere inseriti, e devono quindi svolgersi, in linea generale, in un quadro di cooperazione istituzionale. red.: S. P.
Massima n. 22715
Le attribuzioni del ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non possono dirsi menomate dall'art. 1, comma 3, del regolamento emanato, con decreto n. 687 del 24 novembre 1994, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del quale la Commissione centrale di cui all'art. 10 del d.l. n. 8 del 1991 (convertito con modificazioni in legge n. 82 stesso anno) puo', quando e' necessario al fine di prevenire attentati alla vita o all'incolumita' dei collaboratori di giustizia, utilizzare atti ed informazioni trasmesse dall'autorita' giudiziaria al Ministro dell'interno, in base all'art. 118 cod. proc. pen., e agli artt. 1-quinquies del decreto-legge n. 629 del 1982 (convertito nella legge n. 726 stesso anno) e 102 del d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, dato che, ove l'autorita' giudiziaria ritenga di non poter derogare al segreto investigativo, la richiesta di detti atti o informazioni puo' essere rigettata o quanto meno procrastinata, non si vede come la semplice attribuzione della facolta' di utilizzarli quando gia' sono stati trasmessi al Ministro dell'interno, ad un organo come la Commissione centrale per le finalita' di prevenzione suddette possa, di per se', costituire violazione dell'invocato art. 112 Cost.. Per cui deve dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare la contestata disposizione. red.: S. P.
Massima n. 22716
L'obbligatorieta' dell'azione penale, pur costituendo - come punto di convergenza di un complesso di principi del sistema costituzionale - la fonte essenziale della garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero, non comporta che debba ritenersi in assoluto preclusa ne' l'attribuzione al pubblico ministero di compiti e funzioni non strettamente "d'indagine", e cioe' non direttamente finalizzati all'esercizio dell'azione penale, ne' l'utilizzazione dell'attivita' investigativa per scopi ulteriori rispetto a quelli tipici della funzione requirente e degni di tutela, a meno che non si dimostri che tali previsioni costituiscano in concreto un intralcio serio e ingiustificato allo sviluppo delle indagini. Ed anche l'inderogabilita' del segreto investigativo non riceve, a sua volta, in assoluto, "copertura" nell'art. 112 Cost., nel senso che non qualsiasi deroga all'obbligo del segreto sugli atti di indagine - benche' indubbiamente strumentale al piu' efficace esercizio dell'azione penale - integra di per se' lesione di tale precetto, ben potendo l'obbligo del segreto subire limitazioni o attenuazioni a tutela di altri interessi di rilievo costituzionale (ad es. del diritto di difesa). - Sul principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale come fonte essenziale della garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero, v. S. nn. 88/1991 e 84/1979. V. anche massime precedenti ed ivi richiami. red.: S. P.
Massima n. 22717
Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ricorrente nel giudizio per conflitto di attribuzione, nei confronti del Governo, in relazione al regolamento, emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, non sono incise dall'art. 2, comma primo, del decreto, nel quale, in relazione all'art. 4, comma secondo, si prevede che la proposta, o il parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale, di cui all'art. 10 del decreto legge n. 8 del 1991 (conv. con modificazioni in legge n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e la proposta, il parere, o le semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della polizia, in casi di particolare urgenza, adotta in proposito, in attesa della delibera della Commissione, le opportune misure di protezione - devono contenere l'indicazione dei principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni e dei motivi per i quali esse sono ritenute attendibili e importanti per le indagini o per il giudizio, ed altresi' la precisazione circa la sussistenza di elementi che ne confermano l'attendibilita'. Posto infatti che il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - pur se esattamente invocato quale fonte dell'indipendenza del pubblico ministero - non comporta che debba ritenersi in assoluto preclusa l'attribuzione al pubblico ministero di compiti e funzioni non strettamente d'indagine, ne' l'utilizzazione dei risultati dell'attivita' investigativa per scopi ulteriori rispetto a quelli tipici della funzione requirente, va riconosciuto che, nella fattispecie, le disposizioni censurate appaiono dirette a far si' che la Commissione centrale, e, nei casi su ricordati, il Capo della Polizia, possano esercitare nel modo migliore le proprie funzioni. E d'altra parte, neanche sotto il profilo della tutela del segreto investigativo la censura e' fondata, giacche', premesso anche qui che la inderogabilita' del segreto investigativo non riceve, in assoluto, "copertura" nell'art. 112 Cost., l'onere, per il pubblico ministero di fornire, a sostegno della propria proposta, parere o segnalazione, informazioni sul contenuto di atti di indagine eventualmente tuttora coperti dal segreto investigativo - onere che peraltro, data la delicatezza degli interessi coinvolti, non esclude un certo margine di discrezionalita' - deve ritenersi giustificato non solo e non tanto dal fatto che le notizie restano comunque coperte dal segreto d'ufficio (art. 1, comma quinto, del decreto), ma soprattutto dalle richiamate finalita' dell'intero procedimento. Su questi punti, percio', il ricorso del Procuratore della Repubblica va respinto, dovendo dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le su indicate disposizioni dell'art. 2, comma primo, dell'impugnato regolamento. - V., in particolare, la precedente massima I. red.: S. P.
Massima n. 22718
Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, e dell'art. 4, comma secondo, del regolamento emanato, con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernenti la c.d. "dichiarazione d'intenti", e secondo cui alla proposta, o al parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale di cui al d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e alla proposta, al parere e alle semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della Polizia, in casi di urgenza, adotta in proposito, in attesa dell'intervento della Commissione, le opportune misure di protezione - deve essere allegato, salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione (nel qual caso occorre comunque far menzione del suo contenuto) il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (contenente, fra l'altro, l'esposizione dei dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui il soggetto e' a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori), ovvero, quando si tratti di soggetto estraneo a gruppi criminali e che assume, rispetto al fatto o rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini", la previsione, come atto dovuto, della redazione di tali verbali da parte del Procuratore della Repubblica, determina indubbiamente una violazione dell'indipendenza garantita allo stesso dall'art. 112 Cost.. Imponendo infatti al pubblico ministero, quale condizione per l'ammissione del collaboratore al programma speciale di protezione, il compimento di un atto di natura investigativa sicuramente utilizzabile nel procedimento penale, si viene ad incidere direttamente sull'attivita' di conduzione delle indagini , la cui strategia va lasciata - nei limiti, ovviamente, previsti dall'ordinamento - alla libera valutazione del procuratore della Repubblica. Pertanto, ai fini del ripristino delle attribuzioni costituzionali invocate, deve dichiararsi che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le su indicate disposizioni, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere i suddetti verbali, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, con conseguente annullamento, 'in parte qua', delle norme citate. - Per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo di trasmissione alle autorita' competenti dei verbali della "dichiarazione d'intenti", v. massima seguente. red.: S. P.
Massima n. 22719
Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, e dell'art. 4, comma secondo, del regolamento emanato, con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernenti la c.d. "dichiarazione d'intenti", e secondo cui alla proposta, o al parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale di cui al d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e alla proposta, al parere e alle semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della Polizia, in casi di urgenza, adotta in proposito, in attesa dell'intervento della Commissione, le opportune misure di protezione - deve essere allegato, salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione (nel qual caso occorre comunque far menzione del suo contenuto) il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (contenente, fra l'altro, l'esposizione dei dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui il soggetto e' a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori), ovvero, quando si tratti di soggetto estraneo a gruppi criminali e che assume, rispetto al fatto o rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini" - per quanto riguarda la previsione, relativa alla trasmissione dei verbali, da parte del Procuratore della Repubblica, alle autorita' competenti, la espressa clausola ivi apposta "salvo sussistanto specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione", puo' e deve essere interpretata in senso estensivo, nel senso, cioe', che quando l'autorita' giudiziaria abbia ritenuto di raccogliere la "dichiarazione d'intenti", le si deve consentire di procrastinarne la trasmissione per il tempo che ritenga necessario, per particolari esigenze di tutela investigativa, onde evitare pregiudizi allo sviluppo delle indagini, giacche' altrimenti, qualora la trasmissione dei verbali dovesse ritenersi incondizionatamente obbligatoria, sarebbe difficile sostenere la compatibilita' della norma, sotto il profilo della deroga imposta al segreto investigativo, con l'art. 112 Cost.. Cosi' intese, sui punti suddetti, le contestate disposizioni, deve dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, "nei sensi di cui in motivazione", nella parte relativa alla trasmissione dei verbali, il potere di adottarle. - V. massima precedente. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del Ministro di grazia e giustizia con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con il ricorso in epigrafe, in ordine agli artt. 1, comma primo, lettera b), 3, 4, 5, comma quarto, e 8 del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione), per violazione degli artt. 13, 101, 104 e 108 della Costituzione;
Dichiara che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli artt. 2, commi secondo, terzo e quarto, e 4, comma secondo, del decreto ministeriale anzidetto, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che ciò possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", o, a seconda dei casi, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini"; e di conseguenza annulla in parte qua le norme anzidette;
Dichiara che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, nei sensi di cui in motivazione, adottare le disposizioni di cui agli artt. 2, commi secondo, terzo e quarto, e 4, comma secondo, del decreto ministeriale citato, nella parte relativa alla trasmissione del "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (o del "verbale delle informazioni ai fini delle indagini");
Dichiara che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli artt. 1, comma terzo, e 2, comma primo, del decreto ministeriale citato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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