Corte costituzionale
Sentenza n. 416/1995
Corte cost., sent. 28 luglio 1995, n. 416
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 416/1995
- Data di deposito
- 28 luglio 1995
- Data di decisione
- 21 luglio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:416
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 3, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 4, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 6, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 6, comma 6, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 6, comma 5, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 6, comma 7, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 10, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 39, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 19, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 22658
Le regioni possono impugnare una legge statale che incida su materie rientranti nella competenza regionale, anche quando esse non abbiano ancora legiferato sulle materie stesse, essendo indubitabile l'esistenza di un interesse delle regioni a rimuovere norme che siano destinate ad operare in modo inderogabile anche nel loro territorio, con effetti duraturi, che comunque non possono essere sostanzialmente modificati da eventuali successivi interventi legislativi regionali, come puo' verificarsi nel caso di interventi di finanza pubblica in condizioni di emergenza e di interventi di riordino del sistema sanitario (nella specie e' stata ritenuta ammissibile l'impugnazione degli artt. 3, 4, 6, 10 e 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, relativi alla organizzazione ed alle prestazioni del servizio sanitario nazionale ed alla riapertura dei termini per il condono edilizio). - V. S. n. 355/1993. red.: A. Franco
Massima n. 22659
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che obbliga le regioni a chiudere o riconvertire gli ospedali che non raggiungono la dotazione minima di 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo che, trattandosi di disposizioni estremamente dettagliate e prevedendosi l'applicazione delle procedure indipendentemente dai risultati di gestione ed anche in mancanza di disavanzi, risulterebbe compressa la competenza legislativa, amministrativa e programmatoria della regione in materia sanitaria. Infatti, le potesta' regionali sono ampiamente salvaguardate dalla facolta' attribuita alle regioni di autorizzare il mantenimento in attivita' di detti ospedali, in presenza di particolari condizioni territoriali o di popolazione, previa peraltro congrua motivazione non solo sulla presenza di tali condizioni ma anche sulla valenza economico-finanziaria della scelta e sugli effetti finanziari del mantenimento di un singolo ospedale, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'obiettivo della salute in bilanciamento con il valore dell'equilibrio finanziario, presupposto stesso della continuita' dell'intervento pubblico nel settore. Considerando poi che, nel nuovo assetto del settore sanitario, gli eventuali disavanzi derivanti dalla scelta della regione di mantenere singoli ospedali restano a carico della regione stessa, il provvedimento regionale deve anche valutare il profilo dell'equilibrio finanziario e delle conseguenze di eventuali disavanzi, con l'obbligo di indicare la copertura mediante risorse proprie in tutti i casi in cui le entrate dell'ente e le assegnazioni di finanziamento sui vari fondi non siano sufficienti a coprire l'onere nel complesso. - V. S. nn. 355/1993, 427/1992, 352/1992, 177/1988. red.: A. Franco
Massima n. 22660
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede poteri sostitutivi statali, immediatamente esercitabili senza una previa diffida ad adempiere, nel caso di inadempimento da parte della regione all'obbligo di pubblicare, entro un termine ristretto, l'elenco degli ospedali specializzati sottratti all'obbligo di chiusura o di riconversione fissato per gli ospedali con dotazione inferiore a 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Infatti, la disposizione impugnata deve essere esattamente interpretata nel senso che il potere sostituivo statale non e' immediatamente esercitabile allo scadere del termine di trenta giorni dalla emanazione del decreto del Ministero della sanita' contenente i criteri di classificazione degli ospedali specializzati, bensi' soltanto dopo un atto statale di invito-diffida alle regioni inadempienti. red.: A. Franco
Massima n. 22661
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui dispone un divieto assoluto di assunzioni di personale sanitario per il primo semestre 1995 ed un divieto parziale per il secondo semestre 1995, sollevata dalle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna sotto il profilo che la disposizione impugnata, vincolando l'assunzione del personale a limitazioni rigide e dettagliate, disancorate da parametri obiettivi, e sottraendola alla programmazione e alle determinazioni regionali, violerebbe le competenze regionali in materia sanitaria ed il principio del buon andamento dell'amministrazione. Invero, il divieto e' collegato a quello generale valevole per tutte le pubbliche amministrazioni per esigenze straordinarie di contenimento della spesa ed inoltre ha carattere transitorio e temporaneo, sicche' trova applicazione la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui e' legittimo il blocco delle assunzioni quando si tratti di misure temporanee preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa dell'attuazione della riforma sanitaria o in vista di un riassetto generale del settore che presuppone l'indicizzazione delle effettive esigenze e la razionalizzazione organizzativa. D'altra parte, la stessa legge n. 724 del 1984 prevede una serie ulteriore di misure e di obiettivi innovativi del sistema sanitario, rispetto ai quali, per non consentire di eludere facilmente le finalita' di contenimento della spesa, resta rafforzata l'esigenza di blocco temporaneo di assunzioni in attesa di adempimenti. - V. S. nn. 610/1988, 245/1984, 307/1983. red.: A. Franco
Massima n. 22662
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce, per ciascuna regione, un tetto massimo alla spesa per beni e servizi sanitari nel triennio 1995-97, calcolato mediante una riduzione a percentuale decrescente rispetto all'importo registrato nel 1993, sollevata dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia sotto il profilo della violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e programmatoria della regioni ordinarie in materia sanitaria (assoggettando le regioni a rigide limitazioni in ordine a detti acquisti), dell'autonomia finanziaria regionale (in quanto i tetti prescindono dai concreti bilanci regionali), della speciale autonomia in materia sanitaria e finanziaria della regione Sicilia, del principio di uguaglianza, nonche' sotto il profilo della irrazionalita' e della incongruita' rispetto al sistema di pagamento a tariffa delle aziende sanitarie ed all'obbligo di ripianamento dei disavanzi (in quanto il detto limite generalizzato creerebbe ostacoli ingiustificati alla erogazione di un servizio sanitario efficiente, penalizzando le regioni che hanno attuato una politica di riduzione dei costi proprio in tale voce di spesa). Si tratta, infatti, di un intervento eccezionale e temporaneo, in un quadro finanziario di emergenza, inserito in una azione complessiva, a carattere generalizzato, di risanamento della finanza pubblica, cui anche le regioni devono partecipare, essendo richiesto un impegno solidale di tutti gli enti erogatori di spesa, di fronte al quale la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni non puo' fungere da impropria giustificazione per esentarle da tale partecipazione. D'altra parte le riduzioni globali di spesa per l'acquisto di beni o servizi sanitari sono posti globalmente a livello regionale in previsione complessiva, in modo da consentire compensazioni nell'ambito regionale e tra i diversi tipi di beni e servizi, sicche' sono possibili economie di spesa senza mettere a rischio l'erogazione di un servizio sanitario efficiente. - V. S. nn. 222/1994, 357/1993, 355/1993, 128/1993, 356/1992. red.: A. Franco
Massima n. 22663
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede per il biennio 1995-96 un accreditamento automatico delle strutture sanitarie gia' convenzionate o eroganti prestazioni in regime di assistenza indiretta, sollevata sotto il profilo che esso opererebbe solo nei confronti di una parte delle strutture private, creando una forma di ingiustificato privilegio per queste ultime ed una ingiusta penalizzazione per strutture di grandi qualita' non collegate con il servizio pubblico. Invero, il sistema dell'accreditamento delle strutture sanitarie consiste nel riconoscimento, da parte della regione, del possesso, in capo ad organismi sanitari di cura, di specifici requisiti - c.d. "standard" di qualificazione - e si risolve nella iscrizione in un elenco al quale gli utenti delle prestazioni sanitarie possono attingere. Il diritto all'accreditamento viene poi riconosciuto alle strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento governativo emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tale sistema, non altera, di per se', gli equilibri attualmente esistenti, ne' incide, scavalcandoli, sui poteri amministrativi regionali, in quanto il diritto all'accreditamento e' pur sempre subordinato all'accettazione del nuovo meccanismo della remunerazione delle prestazioni su base di tariffe ed all'espletamento dei poteri di autotutela e di verifica da parte della regione sul rispetto della predetta condizione e sul permanere effettivo dei requisiti richiesti, mentre resta salva la facolta' delle regioni di aggiornare anche immediatamente gli accreditamenti (una volta applicato il sistema) e di aumentare, con nuovi accertamenti, il numero degli accreditamenti in atto. red.: A. Franco
Massima n. 22664
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto e sesto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui configurano il sistema dell'accreditamento delle strutture sanitarie collegandolo a prestazione secondo tariffa o a meccanismi di tetto massimo di spesa o di personale. Tale sistema, invero, se correttamente attuato secondo principi di economicita' e di mercato e con una responsabile collaborazione e programmazione organizzativa, non crea ostacoli alla erogazione di un servizio sanitario efficiente da parte della regione, ed anzi, contenendo prevalentemente prescrizioni di principio, lascia alle regioni sufficiente margine di scelta nell'ambito dell'autonomia caratterizzata dalla responsabilita' e capacita' di spesa con i propri fondi e risorse non derivate. - V. anche la precedente massima F. red.: A. Franco
Massima n. 22665
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui elimina il meccanismo secondo cui l'utente poteva rivolgersi alle strutture sanitarie convenzionate soltanto per le prestazioni che la struttura pubblica non era in grado di fornire entro un termine ragionevole, sollevata sotto il profilo che verrebbe cosi' aumentata la spesa sanitaria complessiva delle regioni con un risultato opposto a quello perseguito del contenimento della spesa stessa. Infatti, la disposizione impugnata va correttamente interpretata nel senso che la possibilita' dell'assistito di scegliere chi chiamare a fornire le prestazioni sanitarie, non comporta affatto una liberta' sull' 'an' e sull'esigenza delle prestazioni, in quanto permane il principio essenziale che l'erogazione delle prestazioni soggette a scelta, da parte dell'assistito, della struttura o dei professionisti eroganti, e' subordinata all'apposita prescrizione del medico di fiducia su modulario del servizio sanitario nazionale, sicche' rimangono tutti i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle regioni e delle unita' sanitarie locali. red.: A. Franco
Massima n. 22666
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce le modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere, prevedendo per il 1995 che le prestazioni di degenza ed ambulatoriali da rendere a fronte del finanziamento regionale di quota del fondo sanitario, devono formare oggetto di un apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Ed invero, tale metodo trova completamento in un meccanismo di verifica a consuntivo e valutazione degli scostamenti, tale da influire sulla misura di finanziamento nell'anno successivo, in una previsione di un triennio 1996-98 transitorio, al termine del quale dovra' essere esclusivo il sistema di remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati. Poiche' in tale maniera si rende graduale il passaggio verso un nuovo sistema attuandosi una ragionevolezza della previsione, i poteri della regione non vengono alterati, mentre sono rafforzati la tutela ed i diritti degli utenti, con una scelta del legislatore nazionale non irragionevole, perche' tendente al potenziamento dei diritti dell'assistito, ad una sostanziale garanzia di eguaglianza delle prestazioni in tutte le regioni attraverso il rafforzamento della facolta' di scelta e di determinazione degli "standard" minimi, ed alla concorrenza dei soggetti erogatori con miglioramento dei livelli di efficienza complessivi. - V. S. n. 355/1993. red.: A. Franco
Massima n. 22667
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione nel settore sanitario anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato. Invero, la garanzia dell'autonomia finanziaria delle regioni comporta che, nei rapporti tra Stato e regioni, ciascun soggetto resta tenuto per i disavanzi di gestione conseguenti alle scelte operate nell'ambito della propria autonomia fissata anche dalle disponibilita' finanziarie, sulla base di proprie determinazioni, ma non puo' pretendere di addossare i conseguenti disavanzi, derivanti in via esclusiva o in modo determinante da scelte proprie, su altri soggetti, sicche' non possono essere addossati al bilancio regionale gli oneri relativi alla spesa sanitaria derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa. La norma impugnata, pertanto, imponendo alle regioni di provvedere al ripiano dei disavanzi di gestione anche in relazione a scelte legislative dello Stato, viola sia l'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle regioni, operando un condizionamento della medesima finanza regionale, sia il principio del parallelismo tra responsabilita' di disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria. - V. S. nn. 355/1993, 452/1989. red.: A. Franco
Massima n. 22668
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che prevede la riapertura e l'estensione dei termini del condono edilizio, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, delle competenze regionali e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Infatti, da un lato, appartiene allo Stato la materia del condono-oblazione e non lede la sfera regionale la previsione di un condono-sanatoria edilizia e, dall'altro, la riapertura e l'estensione dei termini (riferiti all'epoca dell'abuso commesso) del condono edilizio (peraltro con ulteriori limiti e presupposti riduttivi), dato il suo carattere di normativa del tutto eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria ed a contingenti e straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva dei fabbricati, non vanifica di per se' l'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni ed in particolare delle piu' attente. Invero, la constatata rilevante entita' e diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della persistenza delle relative costruzioni, successivamente al 31 ottobre 1983, va ricondotta non solo ad un difetto di attivita' di polizia locale specializzata, ma anche alla scarsa (o quasi nulla in talune regioni) incisivita' e tempestivita' dell'azione di controllo e repressione degli enti locali e delle regioni, che non e' valsa ad impedire tempestivamente l'attivita' abusiva o almeno ad impedirne il completamento ed a rimuovere i relativi manufatti. Resta peraltro inteso che ben diversa sarebbe la situazione nel caso di reiterazione di una norma del genere, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini temporali di riferimento del commesso abusivismo edilizio, e conseguentemente sarebbero diversi i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma in relazione ai valori in giuoco, sotto il profilo sia dell'esigenza di repressione delle condotte che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilita' in via amministrativa e penale, sia della tutela del territorio e dell'ambiente. - V. S. n. 369/1988. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3 e 32 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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