Corte costituzionale
Sentenza n. 320/1995
Corte cost., sent. 13 luglio 1995, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 320/1995
- Data di deposito
- 13 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:320
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 151 del 20 maggio 1993
- art. 1, n.3, decreto-legge n. 71 del 22 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22375
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in l. 20 maggio 1993, n. 151 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), nella parte in cui prevede che le somme dovute all'INPS a titolo di sgravi contributivi, per effetto della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, siano rimborsate, previa presentazione di domanda, ratealmente in dieci anni senza aggravio per rivalutazione monetaria ed interessi e senza la possibilita' di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'INPS. Invero, nei casi in cui il legislatore, in esecuzione di sentenza della Corte costituzionale, appresti la disponibilita' dei mezzi economici necessari, tenendo anche conto dell'ampiezza dell'onere richiesto, deve ritenersi giustificata l'osservanza di particolari modalita' e di ragionevoli limiti, nonche' la gradualita' corrispondente alle esigenze di reperimento delle risorse finanziarie (cfr. sent. nn. 243/1993, 99/1995, 103/1995). Nella specie limiti e gradualita' nella concessione delle sopravvenute erogazioni trovano giustificazione sia nell'esigenza di ristabilire un certo equilibrio tra le imprese e sia nella mutata logica di erogazione delle nuove provvidenze, poiche' il rimborso a distanza di tempo dei contributi gia' versati non consegue piu' quelle stesse finalita' sociali che giustificavano lo sgravio contestuale allo sviluppo della produzione ed al corrispondente livello occupazionale. Non sussiste poi violazione ne' delle esigenze di tutela giurisdizionale, poiche' la norma impugnata non attiene ai limiti processuali di tale tutela; ne' degli artt. 23 e 53 Cost., che riguardano la diversa materia tributaria; ne' degli artt. 41 e 97 Cost., poiche' le scelte discrezionali del legislatore nel modulare gli incentivi alle diverse imprese, tenendo conto dei pubblici bilanci, sono state ragionevolmente esercitate. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione dal Pretore di Bari e dal Pretore di Avellino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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