Corte costituzionale
Sentenza n. 281/1995
Corte cost., sent. 28 giugno 1995, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/1995
- Data di deposito
- 28 giugno 1995
- Data di decisione
- 15 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:281
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21633
La previsione dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre la sospensione del procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo stesso, pure quando, come nella fattispecie dedotta dal giudice 'a quo', la malattia da cui e' affetto l'interessato e' di natura irreversibile, non contrasta con il principio di uguaglianza perche' non si puo' equiparare la posizione di chi e' in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi invece non lo e'. D'altro canto, la soluzione prospettata dal giudice rimettente di consentire la prosecuzione del processo nei casi di infermita' irreversibile autorizzando il curatore speciale a rappresentare l'imputato, oltre a non profilarsi certamente come soluzione costituzionalmente obbligata, si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa, soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato. Neanche e' ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non e' in grado di difendersi e dovendosi ritenere prevalente il diritto di autodifendersi rispetto a quello di essere giudicato. Neppure e' vulnerato il principio di obbligatorieta' dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dell'azione penale e' solo sospeso a salvaguardia del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in ri ferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima B. Per l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento in mancanza di cosciente partecipazione dell'imputato al processo al caso della infermita' mentale sopravvenuta al fatto, v. S. n. 340/1992. V. anche, nel regime del codice previgente, S. n. 23/1979. red.: G. Conti
Massima n. 21643
Come costantemente affermato dalla Corte, il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. Tale principio non puo' dunque essere fondatamente invocato per censurare la previsione dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice, una volta ordinata la sospensione del procedimento perche' l'imputato non e' in grado di parteciparvi coscientemente, obbligatoriamente disponga accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato a ogni successiva scadenza di sei mesi, e cio' anche nel caso di infermita' mentale ritenuta irreversibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima A. Per il principio di cui in massima, in riferimento all'art. 97 Cost., V. S. nn. 18/1989, 86/1982, 376/1993; O. n. 275/1994. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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