Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1995

Corte cost., sent. 8 maggio 1995, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1995
Data di deposito
8 maggio 1995
Data di decisione
5 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • legge della Regione siciliana n. 11 del 5 aprile 1952
  • art. 18, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 20 agosto 1960
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 1 del 15 aprile 1970

Parametri

Massime

Massima n. 21385

E' senz'altro da escludere che l'art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la' dove stabilisce che "nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione", si ponga in contrasto con gli artt. 24, 4 e 3 Cost.. Sotto il profilo dedotto con riferimento ai primi due parametri, infatti, va ribadito che la disposizione 'de qua' non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle parti ed e' frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono una particolare perizia, mentre, per quanto riguarda quelli attinenti alla disparita' di trattamento, si rileva, per un verso, che non possono assumersi come 'tertia comparationis' giurisdizioni non compatibili con quella costituzionale, e che, per altro verso, il raffronto con gli avvocati provenienti da altri Stati membri della Comunita' europea e' anch'esso del tutto inconferente, in quanto, sulla base dell'art. 6, lett. b), della legge 9 febbraio 1982, n. 31, attuativa della direttiva del Consiglio CEE 77/249 del 22 marzo 1977, tali avvocati possono operare solo di concerto con un avvocato italiano munito delle abilitazioni richieste dalle leggi italiane. (Ordinanza pronunciata in udienza, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti dell'art. 22 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11 - sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni locali della Regione siciliana - con cui la Corte ha dichiarato irricevibile l'atto di costituzione depositato in Cancelleria dalla Lista "Centro Cristiano Democratico", a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione). - S. n. 222/1982. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21386

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, allorche' il giudice 'a quo' svolga, come nel caso, argomentazioni non implausibili circa il significato da dare alla disposizione impugnata, volte a dimostrare, se pure a uno stadio del tutto iniziale del processo, l'incidenza della decisione di costituzionalita' sulla risoluzione della controversia dinnanzi a lui pendente, la sollevata questione, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve ritenersi rilevante. Ne' a diversa conclusione puo' condurre la eventualita' che, in caso di appello, le argomentazioni poste dall'autorita' rimettente a base del giudizio di rilevanza non siano condivise dal giudice di secondo grado. (Principi affermati dalla Corte - riguardo alla questione sollevata dal T.A.R. Sicilia, per violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale, nei confronti dell'art. 22 della legge regionale n. 11 del 1952, secondo il quale contro le decisioni della Commissione mandamentale per le elezioni delle amministrazioni locali, "e' ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora T.A.R. Sicilia)" - nel respingere la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa della Regione in base all'assunto che la decisione - di ammissibilita' del ricorso, oggetto del giudizio 'a quo' - che il rimettente, nella motivazione sulla rilevanza, riteneva di dover adottare, in applicazione della corrispondente norma della legge statale, qualora la norma regionale impugnata fosse stata riconosciuta illegittima, sarebbe stata con ogni probabilita' riformata, nel senso opposto, in grado di appello, dal Consiglio di giustizia amministrativa). - Sulla irrilevanza del fatto che il significato attribuito dal giudice 'a quo' alla disposizione impugnata entri in conflitto con interpretazioni conferite alla stessa disposizione da altri giudici v. S. n. 58/1995. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21387

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, in base alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 108, primo comma, Cost., gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale. - Fra le molte, S. nn. 76/1995, 303/1994, 210/1993, 113/1993, 505/1991, 203/1987, 72/1977. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21388

Non dissimilmente dall'art. 83/11, introdotto dalla legge statale 23 dicembre 1966, n. 1147, sul contenzioso elettorale amministrativo, l'impugnato art. 22 della legge regionale siciliana sulla elezione degli organi delle amministrazioni locali, 5 aprile 1952, n. 11 (nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma,, del testo unico emanato dal Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modif. con decreto dello stesso Presidente 15 aprile 1970, n. 1) stabilisce che "contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora T.A.R. Sicilia) dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa". Pertanto, non essendo nel caso ravvisabile l'ipotesi - altra volta verificatasi - di legge regionale che richiami la legge statale di per se' applicabile al solo fine di facilitare l'individuazione delle norme regolanti i rapporti indicati ("rinvio improprio"), ma quella di disposizioni di legge regionale sostanzialmente riproduttive di norme statali, che disciplinano un aspetto del regime delle impugnazioni, ossia un profilo inerente alla materia giurisdizionale e processuale, i limiti posti dalla riserva di legge statale di cui all'art. 108, primo comma, Cost., alla competenza legislativa - anche se di tipo esclusivo - che l'art. 14, lett. o), e l'art. 15 dello Statuto speciale attribuiscono alla Regione siciliana in materia di regime e di circoscrizione provinciale e degli enti locali, risultano oltrepassati, onde la illegittimita' costituzionale della disposizione 'de qua'. - V. la precedente massima C ed ivi richiami. Sul "rinvio improprio" di legge regionale a legge statale, a cui si accenna nel testo, v. S. n. 304/1986. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione siciliana), nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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