Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1995

Corte cost., ord. 7 aprile 1995, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
117/1995
Data di deposito
7 aprile 1995
Data di decisione
23 marzo 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 2, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 10, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 31, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
  • art. 9, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 30, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 21305

Manifesta inammissibilita' della questione perche' motivata solo 'per relationem' e peraltro vertente su norma gia' dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima. - In termini, S. n. 46/1995. Sulla interpretazione della disposizione 'de qua' nel senso in cui la stessa e' stata riconosciuta illegittima, v. Cassazione, sez. un. civ., 28 gennaio 1994, n. 858. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21306

Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto la domanda di legittimazione del possesso ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge sugli usi civici n. 1766 del 1927 non ha natura giurisdizionale. - In termini, S. n. 46/1995. Sulla interpretazione delle disposizioni impugnate nel senso suddetto, Corte di cassazione, Sez. un. civ., 10 dicembre 1993, n. 12158. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 46 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108, dal commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal detto commissario con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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