Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1994
Corte cost., sent. 15 marzo 1994, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1994
- Data di deposito
- 15 marzo 1994
- Data di decisione
- 7 marzo 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 20426
Sebbene, di fronte agli artt. 31 e 37 Cost. ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia (artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103 dell'OIL, ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864; art. 8 della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929), la specialita' del rapporto di lavoro domestico non possa piu' addursi a giustificazione legittimante l'omessa previsione, per le lavoratrici del settore, di una tutela della maternita' non dissimile da quella apprestata per le altre lavoratrici subordinate, il superamento di siffatta omissione non puo' avvenire per via di mera estensione, in favore delle prime, - come, in via principale, anche in riferimento all'art. 3 Cost., ha richiesto il giudice a quo - della disciplina dettata, per le seconde, dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, in quanto un divieto di recesso dal rapporto prolungato (col solo temperamento della giusta causa), per ventuno mesi - qual'e' quello previsto dal citato art. 2 - sarebbe un vincolo eccessivamente gravoso per l'economia familiare ed in quanto il periodo di interdizione dal lavoro implica problemi peculiari per la lavoratrice domestica ammessa alla convivenza familiare. D'altro canto l'introduzione di una disciplina - da ritenersi pur essa, dato il riferimento dell'ordinanza di rinvio non soltanto all'art. 3, ma anche agli artt. 31 e 37 Cost., implicitamente richiesta dall'autorita' rimettente - che con modalita' convenienti alla specialita' del rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., implica una intromissione nella sfera riservata alla discrezionalita' del legislatore, al quale soltanto spetta di determinare le modalita' temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternita' e di definire, in conformita' al modello delle convenzioni internazionali, i diritti e gli obblighi delle parti durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 'in parte qua'). - Su analoghe questioni, S. nn. 27/1974 e 9/1976. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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