Corte costituzionale

Sentenza n. 461/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
461/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:461

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Molise n. 16 del 7 luglio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21526

L'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, che, con norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 3 legge regionale n. 5 del 1989 riguardante il reinquadramento dei dipendenti regionali, ha stabilito che, per il personale richiedente l'inquadramento ai livelli dirigenziali, la prevista riduzione del settantacinque per cento del punteggio massimo di quarantotto punti per otto anni di anzianita' di servizio non possa calcolarsi sul punteggio relativo all'anzianita' determinata nel suo complesso e quindi anche eventualmente superiore agli anni otto, dovendo invece computarsi sul punteggio relativo ad un'anzianita' complessiva comunque non superiore a otto anni - e quindi fino ad un massimo di trentasei punti -, ha certamente contribuito a ridimensionare il peso - altrimenti eccessivo - della voce "anzianita' di servizio" a vantaggio d'una piu' corretta ponderazione di tutti gli altri elementi utili ai fini del reinquadramento dei dipendenti regionali (in ispecie, i titoli di studio, i concorsi vinti e le specializzazioni). Pertanto tale risultato - riconducibile che sia ad un intervento innovativo, con effetto retroattivo, piuttosto che ad un norma meramente interpretativa - e' di certo sorretto da idoneo e razionale fondamento, rispondente ai valori costituzionali e al canone della ragionevolezza, oltre che alle indicazioni della legislazione statale vigente (v. art. 28 d.lgs. n. 29/1993), costituendo inoltre un intervento di razionalizzazione della legislazione in funzione del principio costituzionale di buon andamento (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16). - Sui principi richiamati v. S. nn. 385/1994, 153/1994 e 6/1994; sulla legge regionale n. 5 del 1989, v. S. n. 56/1989. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 21527

L'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, che, con norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 3 legge regionale n. 5 del 1989 riguardante il reinquadramento dei dipendenti regionali, ha stabilito che, per il personale richiedente l'inquadramento ai livelli dirigenziali, la prevista riduzione del settantacinque per cento del punteggio massimo di quarantotto punti per otto anni di anzianita' di servizio non possa calcolarsi sul punteggio relativo all'anzianita' determinata nel suo complesso e quindi anche eventualmente superiore agli anni otto, dovendo invece computarsi sul punteggio relativo ad un'anzianita' complessiva comunque non superiore a otto anni - e quindi fino ad un massimo di trentasei punti -, non risulta lesiva della funzione giurisdizionale per l'esistenza di alcune pronunce contententi lo stesso principio interpretativo smentito dalla legge impugnata, avendo la Corte gia' affermato, anche di recente, che una tale tutela non puo' giungere fino al punto di far prevalere in assoluto il "giudicato" - peraltro non sussistente nella fattispecie di cui ai giudizi 'a quibus' - sugli equilibri cui conduce il canone di bilanciamento dei valori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, 104, 108 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16). - S. n. 385/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio (recte: marzo) 1989, n. 5), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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