Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
455/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:455

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21189

In tema di incompatibilita' alla funzione di giudizio, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale discende il principio secondo cui l'incompatibilita' va affermata in capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento, espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato; e cio' sia quando questo apprezzamento sia stato compiuto nel momento conclusivo delle indagini preliminari, sia quando esso sia stato compiuto in un precedente giudizio di cognizione, non potutosi definire con sentenza. Ne', nella prima ipotesi, puo' aver rilievo, se non accompagnata da una valutazione contenutistica del risultato delle indagini, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari chiamato poi alla funzione dibattimentale, abbia gia' preso cognizione degli atti del procedimento. - V., in relazione alla incompatibilita' per atti compiuti nel momento conclusivo delle indagini preliminari, S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991 e 453/1994, nonche', in relazione alla incompatibilita' alla funzione di giudizio per atti compiuti in precedente giudizio di cognizione, S. nn. 124/1992, 186/1992, 399/1992 e 439/1993. red.: S.P.

Massima n. 21190

Non puo' esservi dubbio che l'ordinanza del giudice di trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per essersi accertato, all'esito del dibattimento, che il fatto e' diverso da quello contestato nel decreto che dispone il giudizio o successivamente, presuppone una penetrante delibazione del merito della regiudicanda, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversita' del fatto, conduce alla pronuncia della sentenza. Percio', ricorrendo nella fattispecie, la stessa 'ratio' di tutela della imparzialita' e serenita' di giudizio, per cui in diverse altre ipotesi la mancata previsione della incompatibilita' alla funzione di giudizio e' stata riconosciuta illegittima, deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza - assorbito l'ulteriore profilo di costituzionalita' evocato dal giudice 'a quo' - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.. red.: S.P.

Massima n. 21191

L'autorizzazione del giudice, alla riapertura, dopo il decreto di archiviazione, di nuove indagini, e' motivata - secondo il disposto dell'art. 414 cod. proc. pen. - dall'effettiva "esigenza di nuove investigazioni", che non comporta nessuna di quelle valutazioni sul "merito" dell'azione penale, che sole hanno giustificato, e possono giustificare, un ampliamento delle ipotesi di incompatibilita' alla funzione di giudizio ex art. 34. La decisione adottata con il provvedimento 'de quo', e' infatti di natura meramente processuale, ed ha l'unico effetto di legittimare il pubblico ministero ad una nuova fase investigativa, alla cui conclusione puo' seguire sia l'esercizio dell'azione penale sia una nuova richiesta di archiviazione, non rilevando in contrario - secondo i principi stabiliti dalla Corte in materia - in mancanza di un apprezzamento contenutistico del risultato delle indagini, che il giudice chiamato alla funzione di giudizio abbia gia' preso cognizione degli atti del procedimento. E poiche' - come sopra rilevato - il provvedimento autorizzatorio in questione ha un contenuto neutro rispetto all'esercizio dell'azione penale, e' anche fuor di luogo, al riguardo, un richiamo al divieto posto, dall'art. 2, n. 67, della legge di delega, all'esercizio di funzioni di giudice per il magistrato che nello stesso procedimento abbia svolto funzioni di pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3, 101 Cost. e 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 67, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen.). - v. la precedente massima A, ed inoltre, sempre in tema di incompatibilita' alla funzione di giudizio, con riguardo all'invito del giudice all'espletamento di nuove indagini, O. n. 157/1993. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dal pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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