Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1994

Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
308/1994
Data di deposito
15 luglio 1994
Data di decisione
6 luglio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:308

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20999

Estendere, come richiesto dal giudice 'a quo', il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali e' stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non e' prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalita' legislativa la scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneita' dei presupposti e delle finalita' che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come gia' ritenuto dalla Corte, vi e' l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singulare', e' inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze