Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1994

Corte cost., sent. 16 giugno 1994, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/1994
Data di deposito
16 giugno 1994
Data di decisione
9 giugno 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:241

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20732

Con la sentenza n. 255 del 1992 (con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., nel testo previgente alle modifiche apportate con l'art. 4 della legge n. 356 del 1992, nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero) non si e' inteso soltanto affermare l'illegittimita' di una radicale regola di inutilizzabilita' delle dichiarazioni predibattimentali, suscettibile di provocare un concreto sganciamento dalla realta', ma ha altresi' indicato, riferendosi piu' volte al principio del libero, ma motivato, convincimento del giudice il corretto criterio per la valutazione di tali dichiarazioni, che potranno ritenersi preferibili in termini di attendibilita' rispetto alle corrispondenti dichiarazioni dibattimentali, solo in presenza di elementi logici ed argomentazioni specifiche che inducano a ritenerle maggiormente aderenti alla verita' dei fatti. E' infatti principio generale che discende direttamente dal primo comma dell'art. 111 Cost. che ogni qualvolta si sia in presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo testimone non e' consentito al giudice di privilegiarne una a propria discrezione, ma sussiste invece l'obbligo di un piu' attento esame, sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fine di rendere ragione della maggiore credibilita' delle une ovvero della non genuinita' delle altre, della concordanza di alcune di esse con altri elementi di prova o, infine, dell'inattendibilita' di entrambe. Invero il principio del libero convincimento del giudice deve correttamente intendersi non come liberta' senza limiti, bensi' come possibilita' di scelta motivata entro una ragionevole logica. - V. S. n. 255/1992 gia' citata nel testo red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20733

Coerentemente con quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 255 del 1992 in ordine all'illegittimita' di una radicale regola di inutilizzabilita' delle dichiarazioni predibattimentali e con il principio del libero, ma motivato, convincimento del giudice, a fronte di una deposizione dibattimentale non "sospetta" (in quanto non inquinata da violenze o minacce al teste o da altre circostanze) il legislatore, con il nuovo testo dell'art. 500 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 4, comma 7, della legge 7 agosto 1992, n. 356) che non risulta motivato da una sostanziale equiparazione alla norma, pur simile negli effetti, di cui all'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. (dichiarazioni rese dal coimputato), ha codificato discrezionalmente ma non irragionevolmente un criterio logico-argomentativo in base al quale non e' sufficiente un giudizio di attendibilita' intrinseca (come previsto nell'ipotesi di inquinamento dell'esame dibattimentale ai sensi del quinto comma dell'art. 500) o di superiore dignita' logica della dichiarazione utilizzata per la contestazione per assegnare prevalenza a questa, occorrendo a tal fine che essa sia anche coerente con qualche altro e diverso elemento di prova (quale ad es. altro simile atto o un semplice indizio ovvero un qualsiasi elemento estrinseco che non necessariamente corrobori il fatto specifico ma solo il quadro generale del racconto). Ne' dall'art. 500 - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - risulta attribuita, in presenza di dichiarazioni contrastanti, alcuna presunzione di genuinita' alla deposizione dibattimentale, dovendo anche quest'ultima essere ordinariamente apprezzata dal giudice, superato il vaglio critico delle contestazioni, in raffronto a tutte le circostanze emerse in dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., dell'art. 500, quarto comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente e S. n. 255/1992, gia' citata nel testo. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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