Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1994
Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1994
- Data di deposito
- 3 febbraio 1994
- Data di decisione
- 24 gennaio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:17
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20252
L'art. 525 cod. proc. pen. sancisce, a pena di nullita' assoluta, il principio dell'immutabilita' del giudice-persona fisica nella fase dibattimentale del processo, e, pertanto, in caso di mutamento dello stesso, si deve procedere all'integrale rinnovazione del dibattimento. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20253
L'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice-persona fisica, non rende inutilizzabile - come erroneamente ritenuto dal giudice rimettente - l'attivita' probatoria gia' eventualmente compiuta; pertanto, in caso di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione della stessa, potra' essere acquisita la documentazione di atti e, in particolare, dei verbali, in quanto gli stessi fanno gia' parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice. Tale contenuto, infatti, non e' cristallizzato in quello indicato nell'art. 431 del codice, ma e' soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di attivita' legittimamente compiuta. Pertanto, anche per questi verbali, si applica integralmente la disciplina dettata dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 512 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - Sulla conservazione, in base al principio di economia processuale, dell'attivita' gia' legittimamente conclusa in caso di rinnovamento di alcuni atti, v. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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