Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1994
Corte cost., sent. 28 aprile 1994, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1994
- Data di deposito
- 28 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 6, comma 3, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20279
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' risolta nel senso dell'infondatezza. - v. S. n. 402/93. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20280
L'art. 6, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992 - in quanto dispone retroattivamente la salvezza delle clausole di accordi e contratti collettivi che limitano a un mero valore convenzionale la computabilita' del servizio di mensa aziendale negli istituti retributivi - non e' censurabile in riferimento all'art. 36 Cost.. Infatti, anche ammettendo che il servizio di mensa sia considerato - dagli accordi e contratti collettivi anteriori al suddetto d.l. - come retribuzione in natura, la regola di onnicomprensivita' della retribuzione non trova alcuna copertura nell'art. 36 Cost.; per altro verso, il predetto servizio non ha, di per se', natura retributiva, sicche' all'autonomia collettiva e' riservato il potere di determinare la misura dell'incidenza di esso sugli istituti retributivi, senza possibilita' di scindere la decisione circa l''an' da quella relativa al 'quantum' dell'incidenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma quarto, d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992). - v. S. n. 402/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20281
Il mancato richiamo, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, di uno dei parametri cui si fa espresso riferimento in una parte della motivazione, costituisce mera omissione materiale, imputabile a dimenticanza, che non determina inammissibilita' della questione in relazione al medesimo parametro. (Nella specie, respingendo un'eccezione 'ex parte', la Corte ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, in riferimento - non solo all'art. 3, ma anche - all'art. 36 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20282
La conformita' della retribuzione ai requisiti di proporzionalita' e sufficienza indicati dall'art. 36 Cost., deve essere valutata in relazione alla retribuzione nel suo complesso, e non gia' alle singole componenti di essa; il silenzio dell'art. 36 sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che e' rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potra' poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale. - cfr. S. nn. 141/1979, 176/1980, 227/1982, 229/1983, 1/1986, 314/1987, 243/1993; O. n. 114/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20283
L'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 333 del 1992, escludendo che il valore convenzionale dell'indennita' sostitutiva di mensa - fissato dalla contrattazione collettiva - sia rivalutabile 'ope iudicis', non incide sul potere giudiziale di controllo della congruita' della retribuzione, il quale si riferisce al trattamento economico complessivo corrisposto al lavoratore, e non gia' a singole componenti di esso, quale l'indennita' sostitutiva del servizio mensa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992). - v. massima precedente (e, ivi, richiamo giurisprudenziale). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20284
In base all'art. 2 dell'accordo interconfederale 20 aprile 1966 ed alla prassi applicativa di esso, i lavoratori che scelgono di usufruire del servizio di mensa aziendale non perdono il diritto a che l'importo convenzionale dell'indennita' sostitutiva sia incluso nella base di calcolo delle voci retributive, indirette o differite; onde - contrariamente all'assunto del giudice 'a quo' - nessuna disparita' di trattamento sussiste, sotto tale profilo, rispetto ai lavoratori che scelgono di non avvalersi del servizio mensa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20285
Rispetto alla questione di costituzionalita' espressamente riferita al solo comma terzo dell'art. 6, d.l. n. 333 del 1992 (in quanto esclude la rivalutazione monetaria del valore convenzionale dell'indennita' sostitutiva di mensa risultante dalla contrattazione collettiva), e' inconferente l'indicazione, quali parametri, degli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., il cui richiamo ha senso soltanto in relazione alla questione (che il giudice 'a quo', nel caso di specie, non ha sollevato) concernente il comma quarto dello stesso articolo, in quanto attribuisce efficacia retroattiva alla disposizione del comma precedente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 4, del d.-l. n. 333 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal nominato tribunale con la medesima ordinanza;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del citato d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze