Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1994
Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1994
- Data di deposito
- 31 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 marzo 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:115
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1993
- art. 6-bis, legge n. 67 del 18 marzo 1993
- art. 13, comma 2, legge n. 498 del 23 dicembre 1992
- art. 13, comma 1, legge n. 498 del 23 dicembre 1992
- art. 13, comma 3, legge n. 498 del 23 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20497
Non puo' la Corte decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione e nella parte in cui non estendeva alle UU.SS.LL. l'ivi prevista esenzione di taluni enti pubblici da oneri previdenziali e assistenziali per l'esecuzione di contratti d'opera o per prestazioni professionali da essi stipulati. La questione e' stata infatti sollevata dopo l'entrata in vigore della disposizione modificativa di cui all'art. 6 bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, che ha esteso l'applicabilita' della norma impugnata anche a "gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziali e le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 13, commi uno e due, legge 23 dicembre 1992, n. 498). red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20498
Se - come la Corte ha di recente affermato - non e' consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da cio' derivi l'inapplicabilita' di norme inderogabili previste in attuazione di principi e garanzie dettati dalla Costituzione, a maggior ragione e' da escludere che il legislatore possa autorizzare le parti ad impedire, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilita' di tali norme e garanzie ai suddetti rapporti. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilita' delle parti e pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalita' di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il 'nomen iuris' enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima puo' essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile. - Cfr. S. n. 121/1993. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20499
Come la Corte ha piu' volte ribadito, e' canone fondamentale che, a fronte di una pluralita' di interpretazioni possibili, il giudice deve sempre e comunque escludere quella che dia alla disposizione un significato normativo in contrasto con il dettato costituzionale. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20500
L'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, commi secondo e terzo, (cosi' come sostituito dall'art. 6 bis, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, conv. con modif. in l. 18 marzo 1993, n. 67), nella parte in cui prevede l'esenzione di taluni enti pubblici da qualsiasi onere previdenziale o assistenziale relativamente all'esecuzione di contratti d'opera o per prestazioni professionali da essi stipulati, non riguarda l'ipotesi di rapporti che si siano svolti con contenuti e modalita' contrastanti con la qualificazione di contratti d'opera attribuita alle rispettive fonti negoziali, ma si limita ad escludere che a siffatti contratti, da esso esclusivamente considerati, siano estensibili i suddetti obblighi. Cosi' interpretata, la norma - che intesa nel senso contrario sarebbe sicuramente incostituzionale - non viola gli artt. 3, 35, 36, 38, 101 e 104 Cost., in quanto non nega la qualificazione di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'articolo 6- bis del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 35, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Biella con ordinanza del 7 aprile 1993 (r.o. n. 354/1993), dal Pretore di Vicenza con ordinanze dell'8 giugno 1993 (r.o. n. 718/1993) e del 22 luglio 1993 (r.o. n. 702/1993) e dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 22 settembre 1993 (r.o. n. 679/1993);
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con ordinanza del 12 maggio 1993 (r.o. n. 444/1993).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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