Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1993

Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/1993
Data di deposito
11 marzo 1993
Data di decisione
26 febbraio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:76

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19256

La dichiarazione della incompetenza per materia, sia quando con essa si rilevi una erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della competenza sia quando invece si riscontri una erronea qualificazione giuridica del fatto, riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia dunque la fonte di siffatte valutazioni, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere all'imputato, in una situazione cosi' modificata, la possibilita' di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' il giudizio abbreviato. E poiche' la trasmissione degli atti al giudice competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., nel caso in cui il giudice del dibattimento (tribunale, pretore o corte d'assise) dichiari la propria incompetenza per materia, pregiudica appunto tale possibilita', lo stesso articolo - assorbiti gli ulteriori parametri invocati - va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 24 della Costituzione. - Sulla non illegittimita' della preclusione dei riti speciali nei casi di contestazione di reato concorrente o di una circostanza aggravante emergenti dal dibattimento v. sent. n. 593/1990 e ordd. nn. 213/1992, 515/1991, 116/1991 e 11/1991.

Massima n. 19257

Allorche' - come nei casi in oggetto nei processi di provenienza - non si riscontrino nella contestazione dell'accusa novita' tali da ledere il diritto dell'imputato alla scelta del rito, la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, in caso di dichiarazione, al dibattimento, della incompetenza per territorio, non da' luogo a violazione degli artt. 102, primo comma, e 112 Cost.. In seguito alla dichiarazione di incompetenza, infatti, data l'identita' del fatto e del titolo di reato contestato, l'azione penale a carico dell'imputato viene esercitata da un ufficio del pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazione dell'accusa, con pieno rispetto dei ruoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost., e in relazione agli art. 1 e 50, primo comma, cod. proc. pen., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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