Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1993

Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1993
Data di deposito
16 febbraio 1993
Data di decisione
8 febbraio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19195

Il codice di procedura penale abrogato non conteneva una regola espressa in tema di sospensione dei procedimenti in pendenza del conflitto di giurisdizione, ma la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto che potessero comunque compiersi gli atti urgenti, e quella prevalente anche se in contrasto con parte della dottrina, che fossero consentiti anche quelli non urgenti. Il nuovo codice, ispirato a criteri di autonomia e di massima semplificazione dei procedimenti, ha delimitato l'area dei conflitti di giurisdizione solo ai casi di identita' del fatto e della persona imputata e ne ha espressamente escluso l'effetto sospensivo.

Massima n. 19196

L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., prevedendo che la denuncia del conflitto di giurisdizione e la conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, mira ad evitare che il buon andamento dell'amministrazione della giustizia possa essere pregiudicato da denunce di conflitti inesistenti o pretestuosi (intesi solo a paralizzare temporaneamente le sorti del processo e ad incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione), e in tal guisa corrisponde ad obiettivi indicati dalla legge delega n. 81 del 1987 (tra cui quello della "massima semplificazione nello svolgimento del processo"), senza affatto violare la direttiva n. 15 della legge stessa. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione alla direttiva succitata).

Massima n. 19197

Posto che nelle more della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e' 'a priori' incerta l'individuazione del giudice cui spetta procedere, le norme relative a tali conflitti - e, nella specie, quella che esclude l'effetto sospensivo di essi sui procedimenti in corso - non possono ritenersi lesive del principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.), ne' del riparto di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario ('ex' art. 103, comma terzo, Cost.). (Non fondatezza, in riferimento ai parametri citati, della questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen.).

Massima n. 19198

L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., escludendo che la proposizione del conflitto di giurisdizione abbia effetto sospensivo sui procedimenti in corso, puo' comportare per l'imputato il non trascurabile inconveniente di doversi difendere, nelle pur ristrette more della risoluzione del conflitto, innanzi a piu' giudici per lo stesso fatto, ma la validita' delle ragioni poste a base della previsione legislativa esclude che si tratti di aggravio ingiustificato e percio' lesivo degli artt. 2 e 3 Cost., essendo comunque auspicabile un intervento legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - Sulla 'ratio' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., v. la precedente massima A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 15 aprile 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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