Corte costituzionale

Sentenza n. 442/1993

Corte cost., sent. 16 dicembre 1993, n. 442

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
442/1993
Data di deposito
16 dicembre 1993
Data di decisione
2 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:442

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 5-bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, comma 1, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, comma 1, ult. parte, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, comma 3, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, comma 7, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20036

La possibilita' di applicare il criterio di determinazione dell'indennita' di esproprio dei suoli edificabili, introdotto dall'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992, all'ipotesi di espropriazione di aree gia' edificate - valutando queste ultime separatamente dai fabbricati che su esse insistono, ai sensi dell'art. 16, comma nono, L. n. 865 del 1971 - costituisce questione interpretativa che, in mancanza di un diritto vivente, e' rimessa alla valutazione del giudice rimettente, giacche' non implica di per se' sola alcuna esigenza (neppure ipotizzata) di adeguamento a parametri costituzionali. Percio', ove (come nel caso in esame) il giudice 'a quo' sollevi questione di costituzionalita' del detto art. 5 bis ritenendolo applicabile alla fattispecie di esproprio di aree edificate sottoposta al suo esame, va respinta l'eccezione di irrilevanza della questione, dedotta dalla parte privata in base ad assunto interpretativo contrario.

Massima n. 20037

Questione gia' dichiarata infondata (e, successivamente, manifestamente infondata). - S. n. 283/1993 (massima E), O. n. 414/93 (massima A).

Massima n. 20038

Questioni gia' dichiarate non fondate. - S. n. 283/1993 (massime G, H).

Massima n. 20039

La garanzia costituzionale dell'indennizzo espropriativo (art. 42, comma terzo, Cost.) non implica che la disciplina del criterio di calcolo di esso sia unica ed assolutamente uniforme in tutte le ipotesi di espropriazione, ben potendo il legislatore modularla in relazione alla concorrente esigenza di tutela di altri valori costituzionalmente protetti - quali il diritto di iniziativa economica e quello al lavoro - che risultino coinvolti nel sacrificio della proprieta'. - v. anche la successiva massima E.

Massima n. 20040

La disciplina dell'indennizzo espropriativo delle aree nude edificabili ('ex' art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992) non e' confrontabile con quella relativa alle aree agricole, ne' quest'ultima e' idonea a valere come 'tertium comparationis' rispetto alla prima, giacche' nell'un caso viene in considerazione essenzialmente il diritto di proprieta', nell'altro sono coinvolti anche valori e interessi ulteriori - afferenti all'impresa e al lavoro agricoli - in relazione ai quali il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' predisporre una disciplina in parte piu' favorevole. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, comma primo, d.l. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992, sotto il profilo della diversita' di disciplina dell'indennizzo dovuto per l'espropriazione delle aree edificabili e delle aree a destinazione agricola). - nel senso che la normativa dell'indennizzo espropriativo per i terreni agricoli si atteggia a disciplina speciale, S. n. 126/1988; v. anche la precedente massima D.

Massima n. 20041

La disciplina dell'indennita' di esproprio delle aree edificabili, prevista dall'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992, non e' suscettibile di comparazione con la fattispecie della cd. accessione invertita (o occupazione espropriativa) - in cui il proprietario ha diritto al risarcimento del valore venale del bene - giacche' in tale ipotesi, diversamente dalla prima, non si verifica l'espropriazione 'secundum legem' e non vengono quindi in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di determinazione dell'indennizzo. E' peraltro giustificato che, ove come nell'accessione invertita, l'acquisizione dell'area avvenga al di fuori del legittimo procedimento espropriativo, il beneficiario subisca conseguenze piu' gravose che in caso di legittima espropriazione. (Non fondatezza, sotto il dedotto profilo, della questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, comma primo, d.l. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992).

Massima n. 20042

Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che nelle fattispecie all'esame dei giudici 'a quibus' sono gia' intervenuti i decreti di espropriazione, e non puo' quindi piu' trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria. - S. n. 283/1993 (massima M), O. n. 414/1993 (massima B).

Massima n. 20043

Il fatto che la cessione volontaria sia stata perfezionata nel regime della L. n. 865 del 1971 e con riserva di conguaglio, non esclude che - ai fini della quantificazione del conguaglio stesso - sia applicabile al cedente il beneficio della maggiorazione del 40% dell'indennita' di esproprio dell'area edificabile, previsto in caso di cessione volontaria dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992: e cio', sia perche' la 'ratio' del beneficio e' di privilegiare l'acquisizione negoziale (anziche' autoritativa) dell'area, sia per il generale carattere retroattivo della nuova disciplina. Pertanto, non e' configurabile alcuna disparita' di trattamento in danno dei soggetti che hanno gia' aderito alla cessione volontaria nel regime anteriore all'art. 5 bis, cit.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, commi primo, ultima parte, e secondo, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992).

Massima n. 20044

L'art. 42, comma terzo, Cost., esige che l'indennizzo espropriativo - per non risultare astratto - sia quantificato tendenzialmente tenendo conto delle caratteristiche del bene espropriato nel momento in cui il proprietario ne e' privato, e non gia' delle pregresse, ma non piu' attuali caratteristiche del bene stesso (salvo che, in tale ipotesi, siano previsti adeguati correttivi). Percio', alla stregua di necessaria interpretazione adeguatrice dell'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992, deve ritenersi che quest'ultimo non dispone in ogni caso la retrodatazione della qualificazione dell'area espropriata (come edificatoria o agricola) all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - cio' che, in caso di mutamento di destinazione dell'area stessa, sopravvenuto nelle more dell'espropriazione, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza - bensi' si limita a consacrare in norma l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, nella stima dell'area espropriata, si deve totalmente prescindere dal vincolo espropriativo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 97 Cost.).

Massima n. 20045

Questione gia' dichiarata infondata (e, successivamente, manifestamente infondata). - S. n. 283/1993 (massima Q), O. n. 414/1993 (massima E).

Massima n. 20046

La questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, comma sesto, del d.l. n. 333 del 1992 - sollevata sotto il profilo dell'irragionevole discriminazione tra proprietari gia' espropriati al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e proprietari che alla stessa data possono ancora convenire la cessione volontaria del bene e fruire della connessa maggiorazione pari al 40% dell'indennizzo - va dichiarata manifestamente infondata, essendo la denunciata discriminazione venuta meno per effetto della gia' intervenuta pronuncia additiva riferita al comma secondo dello stesso art. 5 bis. - v. S. n. 283/1993 (massima L), O. n. 414/1993 (massima D).

Massima n. 20047

In conformita' alla giurisprudenza della Cassazione, va ribadito che la nuova disciplina dell'indennita' di espropriazione delle aree edificabili - introdotta dall'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992 - si applica (retroattivamente) anche ai procedimenti giudiziari di opposizione alla stima dell'indennizzo espropriativo, ancorche' sia gia' intervenuto il decreto di esproprio. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dedotta in base all'assunto interpretativo - disatteso dal giudice 'a quo' e dalla Cassazione - che identifica i procedimenti in corso, di cui al comma settimo dello stesso art. 5 bis, con i procedimenti amministrativi ancora aperti). - S. n. 283/1993 (massima A).

Massima n. 20048

Non puo' la Corte sollevare innanzi a se' la questione di costituzionalita' - prospettata dalle parti private costituite, ma priva del necessario carattere di pregiudizialita' rispetto al 'thema decidendum' devoluto dalle ordinanze di rimessione (concernente, nella specie, l'ipotizzata disparita' di trattamento tra il proprietario dell'area che subisce l'espropriazione nella vigenza della censurata disciplina provvisoria 'ex' art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, e quello che subira' l'espropriazione dopo che sara' stata emanata l'annunciata disciplina organica).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, comma 3, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 42, comma 3, e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1 e 2, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, comma 2, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

d) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1, 6 e 7, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, comma 3, e 53 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Roma e Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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