Corte costituzionale

Sentenza n. 370/1993

Corte cost., sent. 7 ottobre 1993, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
370/1993
Data di deposito
7 ottobre 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:370

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19999

Come la Corte ha piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la regione, agendo a tutela di una propria competenza costituzionalmente garantita, puo' impugnare le leggi dello Stato solo ove deduca che queste siano lesive di tale competenza: le censure riferite ai precetti costituzionali collocati al di fuori del titolo V della Costituzione possono essere ritenute ammissibili solo se finalizzate al ripristino dell'integrita' della stessa. Nella specie, pertanto, spettando inequivocabilmente allo Stato la disciplina dell'imposizione tributaria sugli immobili e non potendo dirsi che il concreto esercizio di tale potesta' legislativa - con riguardo ai casi di esenzione dall'imposta - abbia intaccato alcuna potesta' della ricorrente Regione Liguria, nessun interesse ha la Regione a contestare la mancata esenzione dall'I.C.I. degli immobili degli Istituti autonomi case popolari, con riguardo ai principi di ragionevolezza e della capacita' contributiva, nonche' in ordine al dedotto eccesso di delega. (Inammissibilita', in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). - In senso conforme, S. nn. 407/1989, 961/1988, 302/1988, 64/1987, 307/1983, 13/1974, 111/1972.

Massima n. 20000

La mancata esenzione del patrimonio immobiliare dello I.A.C.P. dall'I.C.I., pur potendo avere riflessi negativi sulla sfera finanziaria della ricorrente regione Liguria in termini di maggiori oneri finanziari di cui la Regione dovrebbe darsi carico al fine di fronteggiare il disavanzo del bilancio degli istituti derivante dalla suddetta mancata esenzione, non comporta violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto tale norma non definisce l' autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi. Se e' vero infatti che, per l'attuazione del precetto costituzionale, va assicurata la corrispondenza tra "bisogni regionali" e "mezzi finanziari" per farvi fronte, in modo da garantire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni, rientra tuttavia nella discrezionalita' del legislatore statale operare una valutazione comparativa delle esigenze generali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - Sul significato di autonomia finanziaria regionale, v. S. nn. 356/1992 e 369/1992, 381/1990, 64/1987 e 307/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) promossa dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 53, 76, 117, 118 della Costituzione e al principio di ragionevolezza;

Dichiara infondata detta questione, in riferimento all'art. 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze