Corte costituzionale
Sentenza n. 359/1993
Corte cost., sent. 30 luglio 1993, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 359/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:359
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 49, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 50, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 45, comma 7, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 45, comma 9, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 51, comma 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 47, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 50, comma 4, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 50, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 50, comma 8, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 50, comma 10, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 51, comma 4, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 45, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 52, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 51, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 45, comma 5, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 54, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 45, comma 6, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 45, comma 8, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 18, comma 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 13, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 26, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 28, comma 10, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 27, comma 4, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 31, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 34, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 32, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 35, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 33, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 35, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 35, comma 6, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 35, comma 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 35, comma 7, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 35, comma 4, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 42, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 43, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 60, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 61, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 64, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 63, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 70, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 65, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 67, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 41, comma 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 28, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 30, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 19910
L'art. 2, primo comma, lett. b), legge n. 421 del 1992, che attribuisce al Governo il potere di prevedere, mediante legge delegata, "strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio", non viola la competenza regionale in tema di ordinamento degli uffici, ne' il principio di buon andamento e imparzialita' della p.a.. La norma, infatti, come si evince dal primo inciso, nel quale si autorizza il Governo a prevedere "criteri di rappresentativita'" ai fini della tutela dei diritti sindacali e delle procedure di contrattazione "compatibili con le norme costituzionali", non esclude la possibilita' di una partecipazione adeguata delle Regioni alle attivita' di detto organismo ed alle procedure della contrattazione, ove le stesse vengano a investire, con carattere vincolante, la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle stesse Regioni e degli enti regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), legge 23 ottobre 1992, n. 421, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19919
Non possono sussistere dubbi in ordine alla possibilita' che i "principi fondamentali", di cui all'art. 117 Cost., possano essere enunciati anche in una legge delegata, stante la diversa natura ed il diverso grado di generalita' che detti principi possono assumere rispetto ai "principi e criteri direttivi" previsti in tema di legislazione delegata dell'art. 76 Cost..
Massima n. 19920
La formulazione adottata dall'art. 1, terzo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale le disposizioni contenute nel decreto stesso costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e le Regioni ordinarie "si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti", non puo' che intendersi, nella sua integrale e corretta lettura, nel senso che le disposizioni predette vincolano le Regioni a statuto ordinario non tanto in relazione alla mera qualifica formale di "principi fondamentali" riconosciuta dalla legge, quanto in relazione alla natura oggettiva di normazione di principio che le disposizioni, in conformita' alla loro qualifica formale, vengono a manifestare: cosicche' le Regioni saranno tenute alla loro osservanza non indiscriminatamente, ma nella misura in cui queste siano suscettibili di esprimere, per il loro contenuto e la loro formulazione, un principio fondamentale e non una norma di dettaglio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - v., analogamente, con riferimento alle leggi di riforma economico-sociale, sentt. nn. 219/1984, 192/1987, 85/1990 e 349/1991.
Massima n. 19921
L'autonomia regionale connessa alla contrattazione collettiva, anche per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, viene a discendere dai principi di cui all'art. 39 Cost..
Massima n. 19922
La procedura prevista dal titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993 per la contrattazione collettiva nazionale, riducendo lo spazio riservato alla legge regionale ed eliminando la fase normativa di recepimento degli accordi gia' prevista dalla legge n. 93 del 1983, limita notevolmente l'ambito d'intervento consentito alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117 Cost., in tema di disciplina dei propri rapporti di lavoro e di impiego. La previsione di affidamento in esclusiva, con effetti vincolanti, della fase della trattativa e della sottoscrizione del contratto - e della relativa rappresentanza - all'Agenzia per le relazioni sindacali, quale organismo dotato di propria personalita', ma sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, incide, peraltro, nella sfera dell'autonomia connessa alla contrattazione collettiva (v. massima D), ulteriormente lesa anche dalla esclusione delle Regioni dalla individuazione delle controparti contrattuali (art. 47). Del resto, non puo' ritenersi compensativa di tale sottrazione di potere normativo e contrattuale - in quanto pur sempre relativa ad attivita' secondarie e marginali e non tale da giustificare l'assenza della Regione come parte sostanziale del rapporto - l'attribuzione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni di funzioni consultive e di indirizzo, nonche' di partecipazione all'organizzazione dell'Agenzia predetta (art. 50, terzo e quarto comma, 51, primo comma, e 50, ottavo e decimo comma). Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 45, settimo e nono comma; 47; 49, secondo comma; 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo comma; 51, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali. - v., sulla legge quadro sul pubblico impiego, S. nn. 219/1984, 217/1987, 1001/1988 e 1003/1988.
Massima n. 19923
La pronuncia di illegittimita' costituzionale concernente le norme contenute nel titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993 (v. massima E) non comporta che il legislatore, in sede di formulazione della nuova disciplina, non possa pur sempre ispirarsi ai principi enunciati nell'art. 2, legge n. 421 del 1992 - innovati rispetto alla legge n. 93 del 1983 - sia in tema di "contrattualizzazione" del rapporto di impiego pubblico (con la relativa separazione della fase normativa dalla fase contrattuale), sia in tema di imputazione dell'attivita' di contrattazione ad un unico organismo tecnico: il legislatore, invece, dovra' in ogni caso adottare soluzioni organizzative e procedurali in grado di garantire una partecipazione effettiva dei soggetti regionali tanto alla fase della formazione che a quella della sottoscrizione dei contratti collettivi concernenti i rapporti di lavoro e di impiego imputabili alle Regioni ordinarie.
Massima n. 19924
Le norme del Titolo III, d.lgs. n. 29 del 1993, concernenti la contrattazione collettiva e la rappresentativita' sindacale, di cui agli artt. 45, quinto e sesto comma, 45, terzo e ottavo comma, 51, terzo e quarto comma, 52 e 54, sfuggono alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale resa in ordine ad altri commi dei primi due articoli (v. massima E), in quanto o non incidono sulla sfera di autonomia delle Regioni ordinarie (art. 45, quinto e sesto comma) od offrono a tale autonomia un riconoscimento adeguato (art. 45, terzo e ottavo comma; art. 51, terzo comma) o sono tali da trovare la loro giustificazione in esigenze primarie di rilievo nazionale ispiratrici della riforma, quali quelle connesse allo sviluppo della produttivita' dell'amministrazione ed al controllo della spesa pubblica relativa al personale (artt. 51, quarto comma; 52; 54). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dei citati articoli sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19925
Va riconosciuto allo Stato il potere di formulare - in sede di riassetto della funzione dirigenziale - principi suscettibili di vincolare la sfera regionale in ordine sia ai possibili livelli di tale funzione sia al carattere temporalmente limitato dell'attivita' di coordinamento affidata dalle Regioni ai propri dirigenti: e questo tanto piu' ove si considerino quelle esigenze di "armonizzazione" tra i diversi tipi di dirigenza, statale e regionale, che, anche di recente, la Corte ha gia' avuto modo di sottolineare. E' al riguardo da escludersi che l'art. 15, secondo comma,d.lgs. n. 29 del 1993, il quale impone l'unicita' della qualifica dirigenziale e l'art. 27, secondo comma, stesso decreto, volto a regolare i poteri di coordinamento dei dirigenti regionali, pongano norme di dettaglio, lesive delle competenze costituzionali proprie delle Regioni in tema di pubblico impiego. E' altresi' da escludersi, sempre in tema di dirigenza, che l'art. 18, primo comma, stesso decreto, per il fatto di attribuire ad un organismo interamente statale il compito di definire, in base alle indicazioni del Ministero del Tesoro, "i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici", configuri una tale lesione, poiche' detta definizione si presenta strumentale ad un'attivita' conoscitiva che in tanto potra' conseguire risultati utili, sul piano dell'economicita' dell'azione amministrativa e della verifica dei risultati, in quanto venga attuata attraverso un organismo dotato di specifiche competenze tecniche e in grado di operare sulla base di apporti informativi omogenei e comparabili. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, secondo comma, 27, secondo comma, 18, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. n. 493/1991.
Massima n. 19926
Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale ha fatto espressamente salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo n. 502 del 1992 - recante all'art. 15, una disciplina speciale per la dirigenza sanitaria - le norme enunciate in tema di dirigenza dal predetto decreto n. 29 si estendono al ruolo sanitario non indistintamente, ma solo compatibilmente con tale disciplina speciale. Del resto, quelle esigenze di uniformita' - ripetutamente convalidate anche dalla Corte - che hanno a suo tempo indotto il legislatore statale a riservare alla propria sfera di competenza la disciplina del personale sanitario (v. art. 47, terzo e quarto comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833), non sono state escluse dal nuovo inquadramento delle Unita' sanitarie locali disposto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosicche' non possono ritenersi lesive dell'autonomia regionale, neanche quelle norme del citato decreto n. 29 del 1993, che dettano una disciplina di dettaglio sia in via transitoria (art. 26) che di accesso alla dirigenza sanitaria (art. 28, decimo comma). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 26 e 28, decimo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.). - S. nn. 294/1986, 112/1990, 308/1990.
Massima n. 19927
L'assenza di diffida in ordine al potere sostitutivo del Presidente del Consiglio relativo alla mancata individuazione da parte delle Regioni dell'organo competente a nominare i "nuclei di valutazione" (art. 27, quarto comma, d.lgs. n. 29 del 1993), trova giustificazione nella particolarita' del potere stesso - esercitato 'una tantum', nella fase di avvio della nuova disciplina - nonche' nella necessita' di non creare ritardi nella messa in atto di un istituto particolarmente rilevante per gli scopi di efficienza e produttivita' perseguiti dalla riforma. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, quarto comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19928
Dai vari aspetti della disciplina posta dall'art. 31, d.lgs. n. 29 del 1993 per l'individuazione degli uffici dirigenziali e la determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione della nuova normativa, non viene a discendere alcuna lesione dell'autonomia regionale, dal momento che alle Regioni, se da un lato viene loro imposto un obbligo di rilevazione di tutto il personale e di proposta di ridefinizione dei propri uffici, nonche' di trasmissione delle rilevazioni e delle proposte al Dipartimento della funzione pubblica, dall'altro viene anche riservato il potere di approvazione delle stese proposte "con i provvedimenti e nei tempi previsti dai rispettivi ordinamenti" (art. 31, quarto comma). Peraltro, i vincoli piu' specifici imposti dallo stesso articolo (riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale; riserva di una quota di detto personale per attivita' informatiche; blocco temporaneo delle assunzioni) possono - al pari del potere sostitutivo riconosciuto al Presidente del Consiglio - trovare la loro giustificazione nei fini stessi della riforma, fondata, in prevalenza, sulla razionalizzazione degli uffici e sul controllo della spesa connessa al personale, nonche' nell'interesse nazionale sotteso alla sua riuscita. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19929
La disciplina posta in tema di mobilita' del personale dagli artt. 32 (ricognizione delle vacanze), 33 (competenze dei comitati provinciali e metropolitani), 34 (messa in disponibilita'), 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma (procedimento per l'attuazione della mobilita') d.lgs. n. 29 del 1993, non risulta lesiva della sfera delle competenze regionali dal momento che essa realizza, con procedura appropriata, le finalita' peculiari dell'istituto della mobilita', cosi' come lo stesso si e' andato configurando, in stretta connessione con esigenze di interesse nazionale, dopo la legge quadro sul pubblico impiego del 1983. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32, 33, 34, 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19930
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, ove le procedure di mobilita' riguardino movimenti di personale da e verso le Regioni, cosi' da determinare una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, alle stesse Regioni, ai fini del rispetto del principio di "leale collaborazione", deve essere assicurato "un momento partecipativo, quanto meno nella forma della consultazione". Pertanto l'art. 35, quarto comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione dei trasferimenti connessi alla mobilita' esterna alle singole amministrazioni, quand'anche gli stessi comportino spostamenti di personale da e verso le Regioni, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, per i processi di mobilita' da e verso le Regioni, una consultazione delle medesime. - S. n. 407/1989.
Massima n. 19931
Le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, previste dall'art. 42, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, in ordine ai programmi di assunzioni per i portatori di handicap, risultano fondate nella legge ne' possono considerarsi lesive dell'autonomia regionale ove vengano espresse, come dovuto, nelle forme appropriate dell'indirizzo e del coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19932
Le norme contenute nell'art. 43, d.lgs. n. 29 del 1993, in ordine alla estensione agli assunti all'impiego nelle amministrazioni pubbliche dell'art. 7, quinto e settimo comma, della legge n. 444 del 1985 (in tema di presentazione dei documenti e di efficacia dei provvedimenti di nomina) e alla imposizione dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni - nonostante la specificita' dei loro contenuti - assumono, nel quadro dei criteri di omogeneita' ispiratori della riforma, valore di norme di principio, suscettibili di operare nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, con conseguente esclusione di lesione dell'autonomia regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19933
La disciplina dell'orario di servizio e di lavoro prevista dall'art. 60, d.lgs. n. 29 del 1993, si riferisce a situazioni ordinarie ("di norma"): essa consente, pertanto, alle Regioni di adattare i principi desumibili dalla nuova disciplina "alle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti", ai sensi dell'art. 1, terzo comma, stesso decreto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 60, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19934
L'art. 61, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, affida alle singole amministrazioni il potere di attuare le direttive della Comunita' europea in tema di pari opportunita' sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio: ma le "disposizioni" della Presidenza richiamate da tale norma, ove rivolte alle Regioni, non potranno non assumere le forme proprie della funzione d'indirizzo e coordinamento, la quale non si pone in contrasto con il principio di legalita' sostanziale, in quanto verra' a trovare la sua base legale nella stessa direttiva comunitaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19935
La normativa del d.lgs. n. 29 del 1993, in tema di controllo della spesa, non lede l'autonomia regionale ne' riguardo alle attivita' di rilevazione dei flussi finanziari delle varie amministrazioni e dei costi imputabili alle stesse (artt. 63 e 64), ne' relativamente al controllo del costo del lavoro (art. 65) e ai poteri di verifica sulla applicazione dei contratti (art. 70, secondo comma), affidati al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica. Riguardo al primo aspetto, essendo le citate attivita' previste in funzione del controllo sulla spesa pubblica e sul costo del personale, tanto in sede nazionale che locale, esse, per risultare efficaci, non potranno non svolgersi secondo criteri e parametri omogenei e sottostare a indirizzi fissati in sede centrale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui potere al riguardo viene a trovare fondamento legale sia nel fine di "omogeneizzazione delle procedure", enunciato dalla stessa norma, sia, piu' in generale, nel complesso della disciplina posta dal titolo V del decreto stesso. In ordine, invece, al secondo aspetto, e' sufficiente osservare che gli istituti previsti appaiono conformi alle finalita' primarie della riforma, la quale trova il suo fondamento nell'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualita' delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 63, secondo comma, 64, 65 e 70, secondo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19936
La norma di cui all'art. 67, d.lgs. n. 29 del 1993, che - in parte ricalcando la disciplina gia' posta dall'art. 13, l. n. 400 del 1988 - ha affidato al Commissario del Governo la rappresentanza dello Stato nel territorio regionale e la responsabilita' verso il Governo del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, nonche' il compito di trasmettere tutte le comunicazioni del Governo alla Regione, oltre a rispondere ad un principio di autorganizzazione dello Stato, di per se' non lesivo della sfera dell'autonomia regionale, non altera la fisionomia costituzionale del Commissario, ma ne specifica la natura secondo linee implicite nello stesso disegno costituzionale: infatti, sia i compiti di rappresentanza dello Stato che i compiti di trasmissione delle informazioni da e verso la Regione, che l'art. 67 affida al Commissario, possono essere fatti derivare tanto dalle funzioni di "sovraintendenza" che da quelle di "coordinamento", che la Costituzione ha espressamente affidate a tale organo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Massima n. 19937
Sia l'art. 28, d.lgs. n. 29 del 1993, relativo all'accesso alla qualifica dirigenziale, che l'art. 30, secondo comma, concernente la procedura per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche, che l'art. 41, stesso decreto, con riguardo ai requisiti d'accesso all'impiego e le modalita' concorsuali - da stabilirsi mediante regolamento governativo - attengono all'impiego statale, con conseguente esclusione, da parte di tali norme, di lesione delle competenze e dell'autonomia regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 30, secondo comma, 41, primo e terzo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 45, settimo e nono comma; 47; 49, secondo comma; 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo comma; 51, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, quarto comma, dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui non prevede, per i processi di mobilità da e verso le Regioni, la consultazione delle stesse;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e degli artt. 1, terzo comma; 13; 15, secondo comma; 18, primo comma; 26; 27, secondo e quarto comma; 28; 30, secondo comma; 31; 32; 33; 34; 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma; 41, primo e terzo comma; 42, secondo comma; 43; 45, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma; 50, primo, quinto, sesto, settimo e nono comma; 51, secondo, terzo e quarto comma; 52; 54; 60; 61, secondo comma; 63, secondo comma; 64; 65; 67; 70, secondo comma, dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, con riferimento agli artt. 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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