Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19485

La mancanza, negli scritti difensivi regionali, di argomentazioni a sostegno delle censure di incostituzionalita' dedotte nella parte finale e riassuntiva del ricorso, comporta inammissibilita' delle relative questioni, per carenza assoluta di motivazione. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'art. 1, commi terzo e quarto, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, sollevate - senza argomentazione alcuna - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 343/1991.

Massima n. 19486

Il sistema seguito da oltre un decennio, in base al quale la determinazione delle risorse da devolvere al fondo comune, ai sensi dell'art. 8, L. n. 281 del 1970, avviene di anno in anno ad opera della legge finanziaria, commisurando l'ammontare del fondo stesso all'entita' fissata per l'anno precedente - maggiorata, almeno in via tendenziale, di un importo pari al tasso programmato di inflazione - non e' obiettivamente disancorato del tutto dall'ammontare del gettito annuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge e non puo' quindi essere ritenuto contrario a Costituzione, pur se rappresenta una soltanto delle possibilita' attuative dell'art. 119, comma secondo, Cost., poste a disposizione del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' politica nell'interpretazione delle norme costituzionali. - V. anche la successiva massima C.

Massima n. 19487

L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - il quale riduce dall'11,678 al 10,50 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali da devolvere per l'anno 1992 al fondo comune previsto dall'art. 8, L. n. 281 del 1970, e conseguentemente ridetermina in lire 6632 miliardi l'ammontare globale del fondo per lo stesso anno - non e' censurabile sotto il profilo del mancato collegamento con l'andamento effettivo dell'imposta suddetta, giacche' l'ultradecennale sistema di determinazione degli apporti al fondo comune - al quale la norma impugnata si uniforma - non e' del tutto disancorato dal gettito annuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 119, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita', dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 luglio 1992, n. 359). - V. la precedente massima B, nonche' S. n. 382/1990.

Massima n. 19488

La violazione dell'originaria dotazione finanziaria per l'anno 1992 del fondo comune per le regioni a statuto ordinario - disposta nel corso del medesimo esercizio dall'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - non e' assimilabile, per le sue particolarita', a precedenti casi in cui la decurtazione di risorse gia' trasferite alle regioni comportava violazione della loro autonomia finanziaria. Infatti, nel caso in esame - a differenza che in quelli - la riduzione rientra in una manovra complessiva diretta a fronteggiare una situazione di emergenza mediante un taglio generalizzato della spesa amministrativa da tutti gli enti territoriali, ed inoltre non incide su finanziamenti settoriali o destinati allo sviluppo, bensi' su un fondo relativo alla copertura di spese regionali correnti, alcune delle quali suscettibili di graduazione in relazione alle somme disponibili, sicche' non sussiste il rischio di paralisi o di serio intralcio nell'espletamento delle funzioni regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - Per ipotesi di illegittima riduzione di risorse in corso d'anno, v. S. nn. 98/1991, 116/1991, nonche' S. nn. 283/1991 e 356/1992; sulla diversa rilevanza, nell'ambito delle manovre di contenimento, delle spese destinate allo sviluppo e delle spese dirette al normale funzionamento regionale, v. S. nn. 476/1991, 307/1983.

Massima n. 19489

L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, riducendo la dotazione finanziaria relativa al 1992 del fondo comune previsto dall'art. 8, L. n. 281 del 1970, non produce alcuna modificazione nei compiti addossati sulle regioni ovvero negli oneri di gestione delle funzioni preesistenti, sicche' deve assolutamente escludersi la prospettata violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).

Massima n. 19490

L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - che riduce la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali da devolvere, per l'anno 1992, al fondo comune istituito dall'art. 8, L. n. 281 del 1970 - non viola il principio di ragionevolezza ne' l'esigenza che i rapporti tra i soggetti pubblici siano improntati al criterio dell'affidamento reciproco, giacche' la prevista riduzione correttamente tiene conto delle complessive esigenze della finanza pubblica, ed e' quindi riconducibile ad un non irragionevole esercizio del potere di coordinamento che l'art. 119, comma primo, Cost., assegna al legislatore statale nel rispetto dell'autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - S. n. 356/1992.

Massima n. 19491

L'art. 1, comma quarto, d.l. n. 333 del 1992 - non stabilisce alcunche' in ordine al ripiano dell'eventuale eccedenza della spesa sanitaria rispetto agli stanziamenti del fondo nazionale, ma si limita a disporre che, per l'anno 1992, le regioni possono adottare le misure di copertura e contenimento della spesa sanitaria, previste dall'art. 4, comma quinto, L. n. 412 del 1991, anche in mancanza della determinazione da parte del Governo, d'intesa con la "conferenza Stato-regioni dei livelli obbligatori uniformi di assistenza sanitaria. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 81, comma quarto, 97 e 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - S. n. 284/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 81, quarto comma, della Costituzione (in connessione con l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158), nonché dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 119 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui dispone la conversione in legge dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli stessi parametri sopra indicati, con il ricorso di cui in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge n. 333 del 1992 e, in parte qua, della legge di conversione n. 359 del 1992, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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