Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/1993
Corte cost., ord. 26 febbraio 1993, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/1993
- Data di deposito
- 26 febbraio 1993
- Data di decisione
- 11 febbraio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- legge n. 166 del 1° giugno 1991
- art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19261
Questione gia' dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. e manifestamente infondata rispetto agli artt. 101, 102, 104 e 136 Cost.. - V. S. n. 246/1992 e o. n. 376/1992.
Massima n. 19262
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nel caso oggetto del giudizio 'a quo' la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si e' perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione risulta irrilevante. - V., nello stesso senso, S. n. 394/1992.
Massima n. 19263
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il d.l. 20 marzo 1992, n. 237 non e' stato convertito in legge (come il successivo d.l. 21 luglio 1992, n. 345, non reiterato) per cui ha perduto efficacia fin dall'inizio. - V., nello stesso senso, O. n. 410/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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