Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1993

Corte cost., ord. 23 luglio 1993, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
337/1993
Data di deposito
23 luglio 1993
Data di decisione
7 luglio 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:337

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 19992

Il riconoscimento, nell'art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 761 del 1979, secondo l'interpretazione che, in seguito a pronunce della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, si e' consolidata nella giurisprudenza amministrativa, del diritto del personale medico delle UU.SS.LL., assegnato a mansioni superiori alla propria qualifica per piu' di sessanta giorni, alla maggiorazione del trattamento economico, non comporta violazione dei principi di eguaglianza, di adeguatezza della retribuzione, di buon andamento e imparzialita' della p.a., del diritto al lavoro e alla salute, ne' del dovere dei pubblici impiegati di operare al servizio esclusivo della nazione. Infatti, come la Corte ha gia' affermato e, di recente, anche l'art. 57 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29, ha ribadito, l'art. 36 Cost. e' applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego; l'art. 97 Cost. non e' incompatibile con il riconoscimento a favore dell'impiegato del diritto al relativo trattamento economico per il periodo di assegnazione a mansioni superiori, ma giustifica, unitamente all'art. 98, primo comma, Cost., talune limitazioni di questo diritto; l'art. 97 Cost. e' incompatibile soltanto con la regola privatistica (art. 2103 cod. civ.) di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo; l'accertamento della capacita' professionale, nei modi formali previsti dalla legge, e' presupposto costitutivo dell'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica funzionale, non un indice della qualita' del lavoro prestato, necessario per l'applicabilita' dell'art. 36 Cost., ne', a tal fine, e' indispensabile un provvedimento di conferimento dell'incarico. E, d'altra parte, la possibilita' di abuso del potere di assegnazione temporanea del prestatore di lavoro a mansioni superiori, mentre impegna la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto alla gestione dell'organizzazione del lavoro (ed eventualmente anche la responsabilita' penale, ove si concretasse un abuso d'ufficio per recare ad altri un vantaggio) non fornisce alcun argomento per censurare la norma impugnata sotto i suddetti profili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost., dell'art. 29, secondo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - Cfr. ord. n. 908/1988 e sent. nn. 57/1989 e 296/1990, e, in particolare, sent. n. 236/1992, nonche' Cons. di Stato, ad pl. n. 2/1991, 1/1992, 2/1992, 5/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 161 del 1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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