Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1992

Corte cost., ord. 13 novembre 1992, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
445/1992
Data di deposito
13 novembre 1992
Data di decisione
2 novembre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:445

Norme oggetto del giudizio

  • art. 516, codice di procedura penale
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988
  • art. 72, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 1, decreto legislativo n. 15 del 2 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18878

Manifesta inammissibilita' della questione, per essere del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il richiamo, nell'impugnativa proposta, alla disciplina dell'art. 516 cod.proc.pen., la quale attiene non all'incompleta enunciazione del fatto-reato nel decreto di citazione, come lamentato dal giudice 'a quo', ma alla fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello ascritto all'imputato nel capo d'imputazione.

Massima n. 18879

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 333/1990 e le O. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze