Corte costituzionale
Ordinanza n. 445/1992
Corte cost., ord. 13 novembre 1992, n. 445
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 445/1992
- Data di deposito
- 13 novembre 1992
- Data di decisione
- 2 novembre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:445
Norme oggetto del giudizio
- art. 516, codice di procedura penale
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988
- art. 72, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 1, decreto legislativo n. 15 del 2 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18878
Manifesta inammissibilita' della questione, per essere del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il richiamo, nell'impugnativa proposta, alla disciplina dell'art. 516 cod.proc.pen., la quale attiene non all'incompleta enunciazione del fatto-reato nel decreto di citazione, come lamentato dal giudice 'a quo', ma alla fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello ascritto all'imputato nel capo d'imputazione.
Massima n. 18879
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 333/1990 e le O. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze